Notifica atti giudiziari in tempi di Covid: la compiuta giacenza decorre dal 30 aprile

Il decreto Cura Italia stabilisce che per la notifica degli atti giudiziari i termini per la compiuta giacenza presso gli uffici postali iniziano a decorrere dal 30 aprile 2020
5 anni fa
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In sede di conversione in legge del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), il Senato ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 108 recante misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale alla luce dell’emergenza Covid-19 che interessa il nostro Paese. Nel dettaglio, come si evince dal dossier al decreto, il menzionato articolo, indica disposizioni per la consegna postale e la notificazione a mezzo posta al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente.

Si prevede che, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell’ambito del servizio universale postale, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito. In sede di conversione in legge si è espunto il riferimento, relativamente a tali modalità, anche allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e si è poi inserito in il nuovo comma 1-bis con sui è stato stabilito che il termine per la compita giacenza delle raccomandate inizia a decorrere al 30 aprile prossimo. Si rammenta che le regole per la compita giacenza sono disciplinate dall’art. 8 della Legge n. 890 del 1982.

La novità per gli atti giudiziari

Nel dettaglio, con il nuovo comma 1-bis dell’art. 108, si dettano le modalità per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari. Per essi, quindi, si stabilisce che, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.

Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. In base alla disposizione, la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. Inoltre è stabilito che i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza (per ora dichiarato sino al 31 luglio 2020). Si ricorda che il citato art. 7 Legge n. 890 del 1982 prevede che l’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione  della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.
Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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