La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato una questione cruciale in ambito fiscale e tributario, stabilendo un principio di rilievo per la notifica delle cartelle di pagamento. Con l’ordinanza n. 30922/2024, depositata il 3 dicembre 2024, i giudici supremi hanno chiarito che la trasmissione della cartella esattoriale via PEC è valida anche se il documento allegato è in formato PDF, anziché nel formato P7M.
Questa decisione conferma un orientamento giurisprudenziale che pone in primo piano la funzionalità del sistema di notifica digitale, riconoscendo che l’invio mediante Posta Elettronica Certificata garantisce di per sé l’autenticità del mittente e l’integrità del contenuto trasmesso.
Si tratta di un chiarimento significativo che potrebbe avere ripercussioni importanti per contribuenti e professionisti del settore tributario.
Validità della notifica cartella pagamento via PEC
L’ordinanza della Cassazione ribadisce che il protocollo di trasmissione adottato dalla Posta Elettronica Certificata è sufficiente a garantire la provenienza del documento dall’ente notificante, anche in assenza della firma digitale nel formato P7M. Tradizionalmente, la firma in questo formato era considerata un requisito necessario per attestare l’autenticità e la conformità del documento, ma la Suprema Corte ha adottato un approccio più elastico, valorizzando la sicurezza intrinseca della PEC.
Questa interpretazione semplifica il processo di notificazione della cartella pagamento e rafforza il concetto di digitalizzazione nelle procedure amministrative e fiscali, eliminando potenziali contestazioni legate al formato del file.
Il ruolo della PEC nella notifica
La Posta Elettronica Certificata è uno strumento che garantisce la tracciabilità e la certezza dell’avvenuta consegna del messaggio, assimilabile alla raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni trasmissione certificata genera infatti una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna, fornendo una prova incontestabile della notifica.
L’ordinanza della Cassazione conferma che il valore probatorio della PEC è tale da rendere superflua la necessità di un allegato in P7M, dal momento che il protocollo stesso assicura l’affidabilità del documento trasmesso. Questo principio ha un impatto diretto sulle notifiche delle cartelle esattoriali, riducendo la possibilità di impugnazione da parte dei contribuenti per vizi di forma.
Notifica del PDF via PEC: le conseguenze dell’Ordinanza
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione introduce un’importante semplificazione nel sistema di notifica delle cartelle esattoriali, con effetti pratici per enti impositori e destinatari. Alcune delle conseguenze più rilevanti di questa decisione includono:
- riduzione dei contenziosi: molte impugnazioni si basavano sulla presunta invalidità delle notifiche per vizi formali, tra cui l’assenza del formato P7M. Ora, con questa pronuncia, le contestazioni su questo punto specifico vengono ridimensionate;
- maggiore efficienza nelle comunicazioni fiscali: la possibilità di trasmettere le cartelle esattoriali in formato PDF senza rischi di nullità accelera le procedure. E riduce gli oneri burocratici per gli enti preposti alla riscossione;
- rafforzamento della PEC come strumento di notifica: la sentenza ribadisce l’efficacia della Posta Elettronica Certificata come mezzo affidabile per la trasmissione di atti ufficiali. Confermandone quindi il valore legale e probatorio.
Per i destinatari delle cartelle esattoriali, questa pronuncia significa che la notifica tramite PEC è valida anche se il documento ricevuto non è firmato digitalmente in formato P7M, ma semplicemente in PDF.
Questo implica che non sarà possibile contestare la cartella per il solo motivo della mancanza della firma digitale qualificata.
Chi riceve una notifica cartella pagamento via PEC dovrà quindi concentrarsi sul contenuto dell’atto piuttosto che sulla forma della trasmissione. Valutando successivamente eventuali vizi sostanziali o errori nell’importo richiesto dall’ente di riscossione.
Riassumendo
- Validità PEC: la Cassazione conferma che la notifica cartella pagamento via PEC è valida anche in PDF.
- Formato non vincolante: il documento non necessita di firma digitale in P7M, il PDF è sufficiente.
- Sicurezza garantita: la PEC assicura la provenienza e l’integrità della cartella senza bisogno di firma digitale.
- Riduzione contenziosi: meno ricorsi per vizi di forma legati all’assenza del formato P7M.
- Efficienza amministrativa: la digitalizzazione accelera le notifiche e semplifica il lavoro degli enti di riscossione.
- Focus sul contenuto: i contribuenti devono contestare errori sostanziali, non la forma della notifica.
Cmq io privato devo aver dato consenso all’utlizzo della mia PEC e poi questa sentenza immagino sia a doppio senso visto che a varie pec che invio alla PA mi rispindono che non la mia istanza non la ritengono valida xche devo fare questo o quello con SPID o tramite Delegato accreditato spendendo pure dei soldi.
Questa sentenza chiarisce che anche le MIE pec restano valide e non possono invalidare.