Nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello 730 2024, redditi 2023, con le relative istruzioni di compilazione. Mai come quest’anno il termine nuovo modello 730 è così appropriato. Infatti, il 730-2024 recepisce le novità previste dalla riforma fiscale per quanto riguarda i redditi dichiarabili con il 730 nonchè in riferimento al pagamento del saldo e dell’acconto delle imposte. I contribuenti senza sostituto d’imposta avranno un mese in più per pagare saldo e primo acconto; si passa da 6 a 7 rate.
Inoltre, come previsto dalla riforma fiscale, riprendendo una norma adottata durante la pandemia, viene data la possibilità anche a chi avrebbe un datore di lavoro tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga di: chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite F24.
Ciò per snellire le procedure, soprattutto di rimborso e scongiurare ipotesi di mancanza di liquidità da parte del datore di lavoro.
In tal modo l’utilizzo del 730 senza sostituto d’imposta viene esteso a tutti i contribuenti che possono presentare il 730.
Le novità del 730-2024. Un cenno
La riforma fiscale con il D.Lgs n°1/2024, all’art.2 ha previsto una progressiva implementazione dei redditi dichiarabili con il 730.
In particolare, all’art.2 è disposto che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi (di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il dossier ufficiale del decreto specifica che la progressiva implementazione dei contribuenti coinvolti avviene attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato.
Con tale provvedimento vengono stabilite puntualmente le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.
Con il provvedimento sul 730/2024, si recepiscono tali novità prevedendo un più ampio utilizzo del 730.
Ad esempio, sarà possibile liquidare le imposte per i possedimento detenuti all’estero, IVIE e IVAFE direttamente con il 730 nel nuovo quadro W, nel quale il contribunte potrà assolvere anche agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Ancora:
- nel quadro L sono stati inseriti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e
- la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Novità 730. Cosa cambia per rate e rimborsi con la riforma fiscale?
La riforma fiscale ha previsto anche delle novità per quanto riguarda le rate per pagare saldo e primo acconto delle imposte nonché per il 730 senza sostituto d’imposta.
Per quanto riguarda le rate (art.8 del D.Lgs 1/2024 in materia di adempimenti), viene previsto che il saldo e il 1° acconto potranno essere pagati in 7 rate anziché 6. Rimane ferma la scadenza di novembre per il pagamento del 2° acconto.
Nei fatti viene aggiunta la scadenza del 16 dicembre. Attenzione però, leggendo bene le istruzioni sembrerebbe che tale possibilità riguardi solo chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta. Anche in opzione. In tal modo chi presenta il 730 senza sostituto e chi presenta il modello Redditi potranno avere lo stesso numero di rate e le stesse scadenze.
Perchè è importante il riferimento all'”opzione”?
Ebbene, con il 730/2024 viene previsto che:
da quest’anno i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Ciò in linea con le previsione della riforma fiscale (c.2. art.2 D.Lgs 1/2024).
Per chi opta invece per il 730 ordinario ossia con sostituto, le rate in busta paga saranno 6, compreso 2° acconto, come gli altri anni (salvo incapienza).
I conguagli per il 730 senza sostituto
Cosicché, nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- paga l’F24 in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
- entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna, per il pagamento, l’F24 compilato al contribuente.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, lo stesso è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
In caso di dichiarazione a debito, valgono le scadenze ordinarie previste per l’Irpef, dunque il saldo e il primo acconto si versano:
- al 30 giugno (tax day-1° luglio 2024 per quest’anno) oppure
- dal 1 al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40.
Nello specifico, chi pagherà la prima rata al 1° luglio avrà le seguenti scadenze:
- 1° luglio;
- 16 luglio;
- 20 agosto;
- 16 settembre;
- 16 ottobre;
- 18 novembre;
- 16 dicembre (7° rata).
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009), da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda (vedi istruzioni modello Redditi).
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Inoltre, chi decide di versare la prima rata entro il 31 luglio, come sempre, dovrà maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).
Riassumendo…
- L’Agenzia delle entrate ha approvato, con diverse novità, il nuovo modello 730;
- si amplia la lista dei redditi dichiarabili con tale modello “semplificato”;
- novità importanti, recepite dalla riforma fiscale, riguardano anche conguagli e rate di saldo e acconto delle imposte.