Numerazione progressiva delle Fatture Elettroniche. Ecco un errore da non sottovalutare

La numerazione esadecimale delle fatture elettroniche, sebbene sembri adeguata a garantire la univocità e la progressività delle stesse, appare non idonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria.
4 anni fa
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Obbligo fattura elettronica regime forfettario, meno adempimenti per tutti
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L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 505 del 29 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alla corretta compilazione delle fatture elettroniche.

In particolare, viene chiarito cosa si debba intendere per “numerazione progressiva delle fatture”.

Il quesito dell’istante

L’Istante intende adottare un sistema di numerazione delle fatture elettroniche che evita di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse.

In particolare, per garantire univocità e progressività delle stesse fatture ha scelto di inserire, all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es. 000A).

A tal riguardo, l’istante chiede all’agenzia delle entrate se la numerazione parziale giornaliera possa essere considerata progressiva pur contenendo cifre esadecimali.

La fattura elettronica deve essere identificata in modo univoco

L’agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.

Secondo la normativa, le fatture devono necessariamente riportare le seguenti indicazioni:

  1. la data di emissione della fattura;
  2. un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico.

La risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 precisa che:

“è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.

Per l’agenzia delle Entrate, dunque, la numerazione proposta dall’istante appare difficilmente praticabile.

La data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), nota per definizione solo dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data da indicare nell’apposito campo della fattura.

L’ipotizzata numerazione esadecimale, sebbene sembri adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, appare, tuttavia, non idonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale.

E’ possibile, Infatti, che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data”.

Tanto premesso, conclude l’Ade, il sistema di numerazione prospettato dall’istante presenta delle criticità applicative. Lo stesso sistema non garantisce il rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

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