L’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) è in vigore dal 1° gennaio 2023. Istituita con la Legge regionale n. 17 del 2023 è il tributo che sostituisce l’IMU nei comuni del Friuli Venezia Giulia.
Questa regione, dunque, ha deciso di farsi l’imposta propria sugli immobili, anche se poi la disciplina ricalca sostanzialmente quella dell’IMU. Stesso presupposto, stesse esenzioni, stesse modalità di versamento, stesse scadenze (acconto e saldo), ecc.
E poiché sostituisce l’IMU vale lo stesso effetto sostitutivo IRPEF. In altre parole, come avviene per l’IMU, anche l’ILIA si sostituisce all’IRPEF per ciò che riguarda la componente immobiliare riferita agli immobili non locati.
Effetto sostitutivo IMU e IRPEF
L’attuale normativa, prevede che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non locati.
Quindi, ad esempio, nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale (ossia il reddito legato al possesso), mentre il reddito agrario (legato all’attività agricola) continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Laddove però, il terreno non affittato fosse esente dall’IMU bisogna, invece, pagare l’IRPEF. In sostanza, se sull’immobile il proprietario ci paga l’IMU poi non ci deve pagare anche l’IRPEF. Viceversa, se l’immobile è esente IMU, allora su di esso deve pagarci l’IRPEF.
Stessa cosa se ci riferiamo ai fabbricati. Se, ad esempio, su una seconda casa si paga l’IMU, tale seconda casa non sarà poi assoggettata ad IRPEF. Si pagherà, invece, l’IRPEF se la casa è esente IMU.
Effetto sostitutivo ILIA e IRPEF
Con riferimento alla nuova ILIA, nelle FAQ pubblicate dalla regione Friuli Venezia Giulia, si legge che:
considerato che l’ILIA, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17/2022, si sostituisce all’IMU a far data dal primo gennaio 2023 nel territorio regionale, va da sé che si sostituisca all’IRPEF per ciò che attiene la componente immobiliare riferita ai beni non locati.
Pertanto, al pari dell’IMU, se l’immobile è soggetto a ILIA poi non sarà assoggettato anche all’IRPEF. Laddove l’immobile è esente ILIA, l’immobile sarà assoggettato ad IRPEF. Vale sempre la regola che deve trattarsi di immobile non locato.
Infatti, se l’immobile fosse locato, anche se soggetto ad ILIA, il proprietario (locatore) dovrà pagare l’IRPEF (o cedolare secca) sul canone annuo di locazione. Stessa cosa che avviene per l’IMU.
Riassumendo…
- dal 1° gennaio 2023 è stata introdotta la nuova ILIA (imposta locale immobiliare autonoma) che sostituisce l’IMU nel Friuli Venezia Giulia
- la disciplina ILIA (legge regionale n. 17 del 2023) è quasi identica a quella IMU
- come per l’IMU, anche per l’ILIA c’è l’effetto sostitutivo con l’IRPEF finalizzato ad evitare la doppia imposizione
- dunque, per l’immobile non locato, se si paga l’ILIA non si deve l’IRPEF; se c’è esenzione ILIA si deve l’IRPEF.