Il 16 giugno prossimo è in scadenza l’acconto della nuova IMU 2020 prevista con la Legge di bilancio 2020. Il nuovo tributo, si può dire identico alla vecchia IMU, accorpa anche la TASI (tassa sui servizi indivisibili) e mantiene gli stessi termini di versamento previsti per il vecchio tributo (16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo/conguaglio). Il comune di ubicazione dell’immobile oggetto d’imposta, tuttavia, può stabilire, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e solo per la parte del tributo che finisce nelle proprie casse, un termine di scadenza diverso.
Anche per la nuova IMU sono confermati gli stessi casi di esonero che erano previsti fino allo scorso anno per la vecchia imposta con riferimento alle abitazioni ed ai terreni
Abitazione principale e pertinenze
Resta esonerato dall’IMU l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia a categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9). L’esonero si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Si ricorda, che ai fini IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’esenzione IMU si estende anche agli immobili assimilati ad abitazione principale. Nel dettaglio si tratta dei fabbricati elencati alla lett. c) del comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; solo se previsto dal comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
Terreni ed aree edificabili
Nel comparto dei terreni agricoli, come per la vecchia IMU, sono esenti dal nuovo tributo, quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresì esonerati:
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni “agricoli” ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (n questa circostanza se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione; laddove, invece, non sia presente alcuna sigla, l’esenzione si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona).
Sono, invece, soggette al tributo le aree edificabili salvo che siano possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP (lett. d del comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019). Si tenga, in ogni caso presente che, affinché ci sia esenzione per il terreno agricolo del coltivatore diretto o IAP è necessario che vi sia congiuntamente possesso e conduzione del fondo. Se l’area edificabile ricade in uno dei comuni di cui alla menzionata Circolare del 1993, sarà esente IMU sono se posseduta e condotta da coltivatore diretto o IAP.