Nuova IMU: confermato l’effetto sostitutivo IRPEF

Anche con l’accorpamento di IMU e TASI nella sola IMU, resta confermato l’effetto sostitutivo con l’IRPEF visto che la manovra di bilancio 2020 non è intervenuta sull’art. 8 comma 1 del D.
5 anni fa
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La Legge di bilancio 2020 ha unificato IMU e TASI nella sola IMU ed eliminato la IUC (Imposta unica comunale) lasciando, invece, inalterata la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti). Con qualche piccola differenza rispetto agli anni passati, la nuova IMU conserva sostanzialmente la vecchia normativa fondendosi, laddove necessario, con quella prevista per la TASI. Ad esempio si conservano fondamentalmente le stesse esenzioni per l’abitazione principale e le pertinenze, per i terreni agricoli, per le assimilazioni ad abitazioni principali, ecc.

IMU e Irpef: quali regole?

Invariato resta anche l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF sancito dal comma 1 art. 8 D. Lgs. n. 23 del 2011, ai sensi del quale l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Tali disposizioni si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Quindi, ad esempio, nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (legato al possesso), mentre il reddito agrario (legato all’attività agricola) continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Se il terreno non affittato è esente dall’IMU risulta, invece, dovuta l’Irpef. Sei poi ci riferiamo ai fabbricati, l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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