E’ arrivata la prima Circolare del DEF (Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020) contenente chiarimenti in merito alla nuova IMU istituita con la Legge di Bilancio 2020 (commi da 738 a 783 Legge 27 dicembre 2019 n. 160), con la quale il legislatore ha accorpato in una sola imposta la vecchia IMU e TASI lasciando inalterata la TARI (è, dunque, dal 1° gennaio 2020 abolita la IUC – Imposta unica comunale). Le maggiori precisazioni hanno riguardato la determinazione dell’acconto che dovrà versarsi entro il 16 giugno prossimo. Al riguardo si ricorda che ai sensi del comma 762 della menzionata manovra il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e la seconda il 16 dicembre (saldo o conguaglio), ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
In sede di prima applicazione (quindi l’acconto 2020), la prima rata dovrà essere pari alla metà di quanto versato nell’ultimo anno di applicazione dell’IMU e della TASI per l’anno 2019 (pertanto, ad esempio, se per il 2019 il contribuente ha versato per un immobile di sua proprietà 400 euro di IMU e 200 di TASI per complessivi 600 euro, ora entro il 16 giugno dovrà versare per quello stesso immobile se ancora in suo possesso euro 300 di acconto IMU per il 2020), mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato (come era già previsto), invece, in tre rate (entro il 16 giugno versano il saldo 2019 ed il I° acconto 2020 ed entro il 16 dicembre verseranno il II° acconto 2020 per poi versare il saldo 2020 entro il 16 giugno del prossimo anno), con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito.
In caso di acquisto o cessione dell’immobile
Premesso che il presupposto impositivo della nuova IMU resta il possesso dell’immobile (inteso come titolo del diritto di proprietà, usufrutto, enfiteusi, abitazione, ecc.) e che il tributo continua ad essere dovuto sulla base della percentuale e mesi di possesso (considerando per intero il mese in cui il possesso si sia protratto per più di 15 giorni), ed inoltre che l’imposta è dovuta per anno solare (quindi calcolata sulla base di 12 mesi di possesso), i maggiori chiarimenti dati dal DEF hanno riguardato le regole di determinazione dell’acconto di giugno nel caso in cui ci sia stato acquisto o cessione dell’immobile in corso di anno 2019 e 2020.
In primo luogo è chiarito che in caso di immobile ceduto nel corso del 2019, ai fini dell’acconto IMU 2020 occorre tener conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo. Quindi, mancando il possesso di quell’immobile al 16 giugno 2020 nessun acconto sarà dovuto. Tale soluzione, sottolinea il MEF, appare del resto in linea con il criterio adottato dal legislatore a regime per il versamento dell’acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”. Stessa cosa dicasi nel caso in cui un immobile nel 2019 sia stato tenuto a disposizione o locato e nel 2020 venga destinato ad abitazione principale.
Nel caso poi di immobile acquistato nel corso dei primi 6 mesi del 2020, poiché manca la base imponibile su cui determinare l’acconto, questi non è dovuto per quell’immobile.
Nel caso poi in cui il contribuente abbia venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso Comune nel primo semestre del 2020, ai fini dell’acconto 2020 questi può scegliere tra due metodi alternativi. Potrebbe versare l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020 oppure verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019. Il metodo prescelto, comunque, dovrà essere adottato per entrambi gli immobili, salvo che i due immobili si trovino in comuni diversi. Identiche regole si applicano anche nell’ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione.
Alcune delle altre fattispecie analizzate
Anche per i fabbricati rurali strumentali e per quelli c.d. merce, (i quali nel 2019 erano assoggettati a TASI ma esenti IMU) si applica la regola esposta per gli immobili acquistati nel corso dei primi sei mesi del 2020, tenendo presente che se si scegli la strada del versamento dell’acconto occorre applicare l’aliquota base dello 0,1%. Altri chiarimenti dati possono essere così sintetizzati:
- nel caso di mutamento della quota di possesso di un immobile nel corso del 2020 è consigliabile, per la determinazione dell’acconto, ricorrere alla regola generale di cui al comma 672 della manovra di bilancio;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli, nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione;
- per il saldo IMU 2020, in caso di mancata pubblicazione delle delibere comunali sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019. Nell’ipotesi in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, troveranno applicazione l’aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A/1, A/8 ed A/9). Una considerazione a parte va effettuata per le fusioni di comuni avvenute nel 2020, per le quali, in assenza di delibera delle aliquote IMU 2020 da parte del comune risultante da fusione, si applicano, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla Legge n. 160 del 2019. Quanto osservato in ordine alla continuità della disciplina dell’IMU vale anche nell’ipotesi di mancata pubblicazione del regolamento per l’anno 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel regolamento vigente nell’anno 2019, tra le quali in particolare quelle concernenti: a) l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura; l’importo minimo di versamento; b) ovviamente nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di importo minimo IMU, tale importo è pari a 12 euro;
- le aree fabbricabili pertinenziali al fabbricato, non troveranno applicazione IMU solo se accatastate unitariamente al fabbricato stesso;
- con riferimento alla nuova Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), i comuni non possono intervenire sull’aliquota.