E’ ormai in vigore dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU istituita con la Legge di bilancio di quest’anno (commi 738-783 Legge n. 160 del 2019) con contestuale accorpamento della vecchia IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che insieme alla TARI formavano la IUC (Imposta unica comunale). Fermo restando le disposizioni relative alla TARI stessa, quindi, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, essendo la TASI ormai non più in vigore, è venuta meno anche la ripartizioni del tributo fissata al comma 681 della Legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. Infatti, la nuova disciplina di quest’ultima, si pone, comunque, in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.
Cosa era previsto per IMU e TASI
La TASI a differenza della vecchia IMU era dovuta sia dal proprietario dell’immobile (a da chi altro ne avesse diritto reale di godimento) sia dall’occupante (inquilino). Nel dettaglio la quota TASI dovuta dall’occupante poteva oscillare tra il 10% ed il 30% del totale (doveva essere la delibera comunale a fissare la misura e laddove ciò non risultasse stabilito, questa era da intendersi nel 10%) mentre la restante parte era a carico del proprietario. Ciascuno dei due era titolare di autonoma obbligazione tributaria (non c’era responsabilità solidale tra di essi). La vecchia IMU, invece, non gravava mai sull’occupante ma solo sul titolare del diritto reale di godimento (proprietario usufruttuario, ecc.). Discorso diverso era previsto nel caso di immobile detenuto in leasing.
Cosa si stabilisce per la nuova IMU
Il comma 743 della manovra di bilancio 2020 espressamente, con riferimento alla nuova IMU stabilisce che i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Il rebus, dunque, nemmeno pare essere stato risolto, dato che la stessa Amministrazione finanziaria nella recente Circolare n. 1/Df del 2020, emanata proprio in riferimento al novellato tributo, si è limitata ad affermare che con il richiamato comma 743 in linea di continuità con il precedente regime impositivo, nel confermare il regime IMU, il legislatore ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino “alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”. Un’interpretazione plausibile della precisazione potrebbe essere, a parere di chi scrive, dunque, quella che il locatario resti soggetto passivo IMU fino alla data di risoluzione del contratto. Si, auspicano, comunque, chiarimenti di prassi ufficiali.