Se l’installazione di ascensore o montacarichi per il superamento delle barriere architettoniche comporta l’adeguamento delle rampe o altri lavori strutturali, questi costi rientrano in qualche bonus?
Egr.D.ssa De Angelis in riferimento all’interessante articolo di “Investire Oggi” riguardante il bonus 110% per l’installazione di un ascensore all’interno di una scala dove per osservare la norma sull’abbattimento della barriere architettoniche occorre necessariamente il taglio degli scalini, previo uno studio di fattibilità redatto da un ingegnere strutturista che verifichi la possibilità della predetta installazione.
Desidererei alcuni chiarimenti in merito:
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Anche la parcella da liquidare all’ingegnere può essere inclusa nel bonus 110% e la D.ne lavori?
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Se per ottenere il bonus del110% occorra l’unanimità dei condomini ed il rispetto integrale del DM n. 236 del 1989.
Che cosa è cambiato per l’installazione dell’ascensore in condominio: normativa e novità
Il riferimento normativo è contenuto all’articolo 10 del Decreto Semplificazioni (“Semplificazioni e altre misure in materia di edilizia”). Al terzo comma prevede per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
In base all’articolo 2, comma 1, della L. n.13/1989, l’assemblea condominiale poteva approvare le innovazioni funzionali ad eliminare le barriere architettoniche, in prima o seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art.1136, commi 2 e 3, c.c. In altre parole bastava la maggioranza per le decisioni “ordinarie” per consentire ai soggetti portatori di handicap l’accesso alle aree comuni interne ed esterne.
La riforma del condominio del 2012 ha elevato il quorum in seconda convocazione da un terzo a metà.
L’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, ha apportato le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 1: «le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.
b) l’articolo 8 è abrogato.
Le nuove disposizioni implicano alcune conseguenze importanti. Se l’assemblea delibera un’opera di rimozione delle barriere architettoniche, non ci si potrà esimere dalla spesa categorizzando la decisione come innovazione voluttuaria.
Il singolo condomino che ne trarrebbe beneficio mantiene il diritto a modificare le parti comuni per installare – purché a sua spesa esclusiva – ascensori, servoscala e altri dispositivi simili nella tromba delle scale.Il condomino manterrà lo stesso potere anche per gli interventi agevolati nel Superbonus 110%
Ascensore per over 65 anni anche se abitano al primo piano
Signora Deangelis buongiorno,
io ho 62 anni e usufruisco della legge 104 senza handicap grave e vivo al terzo piano di una palazzina familiare di tre piani. Stando alle norme abbattimento barriere architettoniche non posso usufruire del bonus 110 per costruire un ascensore esterno. Mia sorella abita al primo piano della stessa palazzina ha più di 65 anni ma ha solo 6 scale per l’accesso al suo appartamento. La domanda delle domande è : Si può costruire un ascensore che serva tutta la palazzina usufruendo del bonus 110 riservato alle persone over 65? O in questo caso si può solo scegliere solo un montacarichi che porta solo al suo pianerottolo? Si può considerare il terrazzo parte comune dell’edificio quindi anche del condomino del primo piano, giustificando l’ascensore? La ringrazio se mi darà risposta.