Con la risoluzione n°24/2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sull’entrata in vigore dei nuovi Codici Ateco: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025 sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.
Da qui, vediamo nello specifico quali sono gli impatti nei confronti dei contribuenti e se sarà necessario effettuare qualche adempimento specifico dopo l’entrata in vigore dei nuovi Codici Ateco.
Come verificare la correttezza del proprio codice Ateco
Per prima cosa, l’Agenzia evidenzia che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale (sia quello prevalente che quelli secondari) e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata.
Per fare questo, una volta effettuato l’accesso al portale dell’Agenzia delle entrate con SPID, CIE o CNS , è necessario consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.
L’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche non comporta la necessità di comunicare una “variazione dati all’Agenzia delle entrate” (articoli 35 e 35-ter del decreto Iva e articolo 7 comma 8 Dpr n. 605/1973).
Dunque non sarà necessario presentare nuovamente il modello utilizzato per aprire la partita iva (ad esempio AA9/12) per comunicare il nuovo codice ATECO dell’attività svolta.
Attenzione però, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari: comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Si pensi al caso in cui, il contribuente decida di svolgere un’altra attività con la stessa partita Iva. In tale caso dovrà comunicare per la prima e la seconda attività i nuovi codici Ateco.
Vale sempre l’indicazione in base alla quale se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il riferimento è ai seguenti modelli: AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche) AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera) ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).
Quali effetti sugli adempimenti fiscali con i nuovi codici Ateco?
Come anticipato, dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. Si vedano anche le note esplicative dei Codici Ateco 2025 che spiegano come utilizzarli senza commettere errori.
Per le dichiarazioni Iva 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.
Come indicato nella Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia il 5 marzo 2025.
Anche ai fini ISA si utilizzano i nuovi codici Ateco; la stessa cosa dicasi per la richiesta di rimborso dei crediti Iva relativi al 1° trimestre 2025.
Sugli ISA, per l’individuazione dell’ISA dell’“attività prevalente” esercitata che poi determina l’ISA da applicare si può fare riferimento alla TABELLA 1 allegata alle istruzioni “parte generale” Modulistica ISA 2025, contente l’elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2024 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025).
Poi ancora, anche se questi aspetti non sono trattati nella risoluzione n°21 sui nuovi codici Ateco, è corretto affermare che per correzioni o invii sostitutivi delle CU 2025 si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025. Senza necessità di seguire particolari compilazioni del modello di CU trasmesso all’Agenzia delle entrate.
I nuovo codici Ateco non cambiano il reddito del contribuente in forfettario.
I nuovi codici Ateco cambiano anche il rapporto con l’INPS.
Riassumendo.
- Entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e sostituisce la precedente versione ATECO 2007. L’operatività per i contribuenti e le Pubbliche Amministrazioni inizia il 1° aprile 2025.
- Verifica del proprio codice ATECO: i contribuenti possono verificare i codici ATECO associati alla loro posizione fiscale tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, senza dover comunicare una variazione dei dati.
- Adempimenti legati alla variazione del codice ATECO: non è necessario presentare un modello per comunicare il nuovo codice ATECO, ma sarà obbligatorio utilizzare il nuovo codice in occasione di future dichiarazioni di variazione dei dati o per nuove attività avviate.
- Utilizzo dei nuovi codici ATECO per adempimenti fiscali: a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti dovranno utilizzare i nuovi codici ATECO nelle dichiarazioni fiscali (come IVA TR e ISA) e nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
- Dichiarazione Iva 2025: i contribuenti che presentano dichiarazioni IVA nel 2025 potranno usare sia i codici ATECO 2007 che i nuovi ATECO 2025, con l’indicazione del codice “1” nelle situazioni particolari del modello.