Grazie alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, a partire da quest’anno i beneficiari dell’assegno unico riceveranno importi più alti rispetto a quelli previsti nei primi mesi di applicazione della misura. Senza tenere conto dell’ISEE richiesto per l’assegno unico. Si ricorda che dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale, ex D.Lgs 230/2021, ha preso il posto di alcune misure quali: il Premio alla nascita c.d. Bonus mamma domani, l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.
Vediamo quali sono le novità della Legge di bilancio 2023 e in quali casi sarà necessario presentare nuovamente l’ISEE.
L’assegno unico e ISEE
Come ribadito sul portale INPS, l’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo riconosciuto a titolo di assegno unico dipende dall’ISEE del nucleo familiare.
Assegno unico. Le novità nella Legge di bilancio 2023
Dal 2023, la Legge di bilancio 2023, in alcuni casi senza tenere conto dell’ISEE richiesto per l’assegno unico, dispone importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro.
Serve un nuovo ISEE?
Considerate le novità previste nella Legge di bilancio 2023, è lecito chiedersi se chi lo scorso anno ha già presentato richiesta di assegno unico debba replicarla anche quest’anno. Si ricorda che la domanda di assegno unico è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo:
- tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda;
- il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nel complesso, le mensilità coperte dalla domanda di assegno unico sono 10+2, 10 dell’anno n più due dell’anno n+1. La domanda copre il periodo marzo anno n a febbraio dell’anno n+1.
Detto ciò, in base alle indicazioni fornite dall’INPS,
Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.
Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo. Altrimenti, a partire da marzo 2023, saranno riconosciuti gli importi minimi.
Dunque, l’ISEE deve essere aggiornato entro termini precisi.
L’obbligo di comunicare variazioni del nucleo familiare
Inoltre, anche con domanda già presentata, all’INPS deve essere sempre comunicate eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.
Le domande possono essere presentate tramite:
- servizio online;
- Contact center;
- patronati;
- app INPS Mobile.
Per le domande presentate entro il 30 giugno 2023, il richiedente avrà anche diritto agli arretrati a partire dal marzo 2023.