Nuovo Dpcm Conte: dalle mascherine alle discoteche, cosa cambia dal 7 settembre

Nuovo Dpcm 7 settembre firmato da Giuseppe Conte: cosa cambia per mascherine, distanziamento sociale, stadi, discoteche, scuole e spostamenti.
4 anni fa
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Le misure anti-Covid approvate dal Governo il 14 agosto 2020 sono state prorogate con il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte il 7 settembre 2020. Dall’obbligo di indossare le mascherine fino alla chiusura di stadi e discoteche, le norme per prevenire la diffusione del virus resteranno le stesse per il prossimo mese, ovvero fino al 7 ottobre 2020, salvo alcune novità.

Nuovo Dpcm 7 settembre: restano chiusi stadi e discoteche

Con la firma del nuovo Dpcm nulla cambia a partire dal 7 settembre per stadi e discoteche.

Confermate quindi le disposizioni già anticipate dal Premier Giuseppe Conte alla festa de Il Fatto Quotidiano: “Per quanto mi riguarda  – aveva detto – la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l’assembramento è inevitabile, secondo me è assolutamente inopportuna”.

Lo stesso aveva anche spiegato: “Bisogna aver chiare le finalità e le soluzioni da raggiungere. Cosa vogliamo noi? Gestire questa pandemia ancora in corso. Se dobbiamo convivere con la pandemia dobbiamo privilegiare le attività più importanti, quelli che sono caratterizzanti il nostro vivere quotidiano, la nostra vita associativa, come la scuola”.

Una presa di posizione chiara quella del Primo Ministro che, nei fatti, si è poi tradotta nella conferma da parte del Governo delle norme anti-Covid fino al 7 ottobre 2020. Per questo motivo, per quanto riguarda stadi e discoteche, l’Esecutivo ha deciso di prorogare la chiusura per un altro mese. Le prime giornate di campionato di Seria A, quindi, verranno giocate senza pubblico.

Dpcm 7 settembre: confermate le disposizioni sull’obbligo della mascherina e il distanziamento sociale

Con il nuovo Dpcm firmato da Conte il 7 settembre restano invece valide per un altro mese le disposizioni inerenti l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e dove si crea assembramento, anche all’aperto delle 18:00 alle 6:00. Il Governo, nello specifico, non ha fatto altro che confermare quanto disposto già dal decreto 7 agosto.

Per cui: “È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

Come prevede il Dpcm, inoltre, continuano a non essere soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che con loro interagiscono.

È ancora obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza interpersonali (di un metro), mentre come mezzi di protezione individuale possono essere utilizzate mascherine “di comunità”, ovvero mascherine monouso, lavabili, anche auto-prodotte, in materiali idonei a fornire una adeguata barriera e in grado di coprire dal mento fino al di sopra del naso.

Restano comunque sempre valide le regole relative all’igienizzazione delle mani e al divieto di assembramento in piazze, via, slarghi e in generale luoghi aperti al pubblico dove la gente converge e si riunisce (volontariamente e non). All’interno dei mezzi pubblici – dove è obbligatorio indossare la mascherina – è stato stabilito invece che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, ma se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria.

Gli scuolabus infine, in vista della riapertura delle scuole, potranno viaggiare pieni solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti e la mascherina sarà indossata da tutti i soggetti a bordo e per l’interno tragitto.

Scuole e Università verso la riapertura

Quanto disposto in merito ai luoghi in cui si crea assembramento (vedi stadi e discoteche) non vale in tutto e per tutto per le scuole e le università, che nei mesi del lockdown sono rimaste chiuse.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, infatti, sono state apportate diverse modifiche finalizzare – appunto – a garantire la ripresa in totale sicurezza dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari.

Saranno le istituzioni scolastiche che, come previsto dal nuovo Dpcm, dovranno “predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità”.

Per quanto riguarda le università nello specifico, sebbene molti Atenei stiano optando per l’inizio delle lezioni da remoto e non in aula, il Dpcm 7 settembre ha predisposto che nelle università le attività didattiche e curriculari dovranno essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19. Le linee guida ed il protocollo si applicheranno, in quanto compatibili, anche alle “Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.

Nuovo Dpcm 7 settembre: cosa cambia dopo la firma di Conte

Non solo conferme e proroghe di disposizioni già vigenti, con la firma del nuovo Dpcm sono state introdotte anche delle novità. Una di queste riguarda il ricongiungimento delle cosiddette “coppie internazionali”, che permette il rientro anche a chi proviene da uno dei Paesi considerati oggi ad alto rischio, ovvero: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù Repubblica Dominicana, Serbia, Colombia (la black list al momento contiene 16 Paesi, ma non è escluso un aggiornamento). Al soggetto della coppia che lascia uno di questi territori per raggiungere il partner è richiesta la presentazione di un’autocertificazione che attesti che l’ingresso nel territorio nazionale è finalizzato a raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona “anche non convivente”, con la quale vi sia una “comprovata e stabile relazione affettiva”.

Oltre all’autocertificazione, inoltre, è obbligatorio comunicare il proprio ingresso all’Asl competente per territorio e sottoporsi ad un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Tamponi, test e quarantena obbligatoria

Per tutti gli ingressi in Italia per ragioni “non differibili” (ovvero non rimandabili), inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, è obbligatorio presentare al vettore all’atto dell’imbarco, o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone che sia risultato negativo.

Confermata anche l’ordinanza del 12 agosto firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha reso il tampone obbligatorio per chi rientra/viene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, mentre è imposta la quarantena a chi arriva da Romania e Bulgaria.

La quarantena, infine, è esclusa (salvo comparsa di sintomi da Covid) per:

  • equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • personale viaggiante;
  • movimenti da e per la Repubblica di San Marino e/o Città del Vaticano;
  • ingressi per motivi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria.

A questi, come accennato sopra, si aggiungono i già citati “ingressi per ragioni non differibili” (compresi gli eventi sportivi) per cui basta appunto l’esito negativo del tampone.

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