Nuovo limite contanti. Con le imprese e con i professionisti, ecco come comportarsi per evitare le sanzioni

Ai fini del rispetto dei limiti di utilizzo del contante rileva il valore complessivo dell’operazione
3 anni fa
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Il decreto n°228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale, riporta a 2.000 la soglia a partire dalla quale scatta il blocco all’utilizzo del denaro contante.

Come bisogna comportarsi nei rapporti con imprese e professionisti?

Ecco le regole da seguire.

Il nuovo limite per l’utilizzo dei contanti

Con il decreto Milleproroghe, il limite di utilizzo del denaro contante di cui all’art.49 del D.lgs 231/2007  è stato nuovamente innalzato da 1000 a 2.000 euro. L’emendamento è stato discusso e approvato in commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera su iniziativa di Fratelli d’Italia, Lega, Misto-Noi con L’italia e Forza Italia, con il parere contrario del Governo.

Dunque, sarà nuovamente possibile per tutto il 2022, effettuare pagamenti in contanti per acquistare beni e servizi, fino ad un importo di 1.999,99 euro.

Con le imprese e con i professionisti, come comportarsi per evitare le sanzioni?

Con alcune FAQ, pubblicate tempo addietro sul proprio sito, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha avuto modo di chiarire che:

  • non è ravvisabile la violazione dei limiti di utilizzo del contante nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero
  • sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

Ad esempio, si pensa al caso in cui ci rechiamo dal dentista per alcune cure odontoiatriche che si protraggono per più sedute con acconti distintamente fatturati. Come specificato dal MEF, il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.

Ancora, ai fini del rispetto dei limiti di utilizzo del contante è il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante.

Ad ogni modo, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene/servizio il cui importo è pari o superiore al limite dei 2.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra fino alla soglia di 1,999,99 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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