E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, GU Serie Generale n.63 del 16-03-2022, il decreto del Ministero della Transizione ecologica, con il quale sono individuati i massimali di spesa ossia il nuovo prezzario da considerare ai fini della detrazione per gli interventi di risparmio energetico. Il prezziario dovrà essere utilizzato anche in riferimento al superbonus 110.
I nuovi massimali si applicheranno al Superbonus e agli altri bonus quali l’ecobonus ordinario e il bonus facciate se l’intervento è influente dal punto di vista termico.
Il prezzario per asseverare la congruità delle spese
Ai fini del superbonus e degli atri bonus edilizi per i quali è ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, i tecnici incaricati devono asseverare la congruità della spesa. Nel senso che devono attestare che la spesa sostenuta per quello specifico intervento sia proporzionata rispetto all’intervento stesso. Per fare ciò hanno bisogno di prezzi o massimali di riferimento.
La congruità della spesa deve essere attestata anche in caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Infatti, il decreto specifica che:
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruita’ delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
Detto ciò, il nuovo prezziario si applica ai seguenti interventi:
- riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali (isolamento coperture);
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- strutture opache verticali (isolamento pareti perimetrali);
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- impianti a collettori solari;
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- ecc.
I nuovo massimali di costo sono inseriti nell’allegato A dello stesso decreto di nuova approvazione.
Massimali senza Iva e costi aggiuntivi
I massimali individuati dal decreto non sono omnicomprensivi nel senso che sono al netto di: IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
Sempre nel decreto è specificato che:
- per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici si rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione (conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici).
Pr le tipologie di intervento non disciplinate dal decreto, l’asseverazione sulla congruità dei prezzi deve essere effettuata nel rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Attenzione, il fatto che sia stato individuato un nuovo prezziario non significa che cambiano anche le detrazioni. Infatti, le spese massime ammesse in detrazione rimangono quelle individuate per ogni specifico intervento dalla norma di riferimento. Così come le percentuali massime di detrazione.
Da quanto entra in vigore il decreto?
Le disposizioni di cui al decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.