Nella guida dell’Agenzia delle Entrate viene riportato l’attuale ravvedimento operoso in misura ridotta per le dichiarazioni infedeli con una riduzione pari a 1/6 della misura minima.
Quindi, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute).
Sanzione ordinaria è più elevata in alcuni casi
La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”.
Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:
- da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo
parzialmente; - da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.
Quindi, se nella lettera ricevuta dall’Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella
dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione
assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:
- al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso
- al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.
Ravvedimento operoso e calcolo interessi
Gli interessi da versare vanno calcolati, invece, al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo.
Il tasso di interesse legale dal 2014 ad oggi è il seguente:
- per l’anno 2014 = 1%
- per l’anno 2015 = 0,5%
- per l’anno 2016 = 0,2%
- dal 1° gennaio 2017 = 0,1%
- dal 1° gennaio 2018 = 0,3%
- dal 1° gennaio 2019 = 0,8%