Con l’assorbimento dell’Inpgi in Inps dal 1 luglio, cambia anche il sostituto d’imposta per i giornalisti. In particolare per coloro che ricevono dalla cassa dedicata i trattamenti previdenziali, primo fra tutti la pensione.
Dal mese di luglio, quindi, il sostituto d’imposta per i giornalisti sarà l’Inps per quanto riguarda i conguagli fiscali derivanti da dichiarazione dei redditi nel modello 730. Beneficiari sono i pensionati, ma anche coloro che sono in cassa integrazione o disoccupazione.
L’Inps diventa sostituto d’imposta per i giornalisti
A spiegare la novità è l’Inpgi con un messaggio datato 11 maggio 2022 che ricorda come l’integrazione della cassa di previdenza in Inps estenda i suoi effetti anche in ambito fiscale.
Si ricorda che dal 1 luglio 2022 passano all’Inps tutti i giornalisti professionisti. Ma anche i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Ma anche i titolari di posizioni assicurative o di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti che saranno pagati dall’Inps.
La legge di bilancio 2022 trasferisce a decorrere dal 1 luglio 2022 all’Inps la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi che cessa di esistere. Ne consegue che tutti i giornalisti dipendenti vengono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Cosa indicare nel modello 730
Chi presenta la dichiarazione dei redditi direttamente o tramite Caf quest’anno dovrà necessariamente riportare quale sostituto d’imposta l’Inps. L’Istituto provvederà ai relativi conguagli fiscali spettanti.
In caso di errore nella presentazione è sempre possibile variare i dati del sostituto d’imposta prima che sia elaborata e liquidata dall’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi. L’operazione è gestibile online accedendo alla precompilata con le proprie credenziali digitali.
Per quanto riguarda gli iscritti che siano titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali a carico della Gestione Separata per i lavoratori autonomi dell’Inpgi, gli stessi potranno avvalersi dell’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta secondo le regole ordinarie, vale a dire dal medesimo Inpgi.
Pertanto i collaboratori potranno continuare a indicare come sostituto d’imposta l’Inpgi che effettuerà ancora per quest’anno i relativo conguagli fiscali.