Con l’approvazione da parte della Camera dei deputati della legge di conversione del D.L. 152/2021, è confermata l’introduzione di sanzioni in capo ad esercenti e professionisti che non accettano pagamenti tramite POS di qualsiasi importo.
Inizialmente l’obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2022, ora il nuovo termine è quello del 1° gennaio 2023.
L’obbligo di accettare pagamenti tramite POS
L’obbligo di accettare pagamenti tracciabili è già in vigore da diversi anni.
Infatti, l’art.15, comma 4 del D.L. 179/2012 dispone che:
A decorrere dal 30 giugnio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Con uno o più decreti attuativi sarebbero dovute essere individuate le sanzioni applicabili in violazione del suddetto obbligo. Tuttavia, il decreto predisposto in attuazione di tale previsione non ha trovato il placet del Consiglio di Stato. Infatti, secondo il Consiglio di stato (parere 1446/2018), non può essere demandata ad un decreto la definizione di elementi essenziali della norma quali sono le sanzioni applicabili in violazione della stessa.
Difatti, la norma che ha introdotto l’obbligo in esame non ha mai trovato concreta attuazione. In assenza di una sanzione che vada a punire la sua mancata osservanza.
Infatti, successivamente le sanzioni sono state introdotte con l’art.23 del D.L. 124/2019 che è stato subito dopo abrogato dalla Legge di conversione dello stesso decreto.
Le nuove sanzioni. Violazioni punibili dal 2023
Con l’approvazione da parte della Camera dei deputati della legge di conversione del D.L. 152/2021, è confermata l’introduzione di sanzioni in capo ad esercenti e professionisti che non accettano pagamenti tramite POS di qualsiasi importo.
Per la precisione, le sanzioni non riguardano l’obbligo di installazione del POS ma quello di accettazione di pagamenti tracciati.
Nello specifico, nei casi di mancata accettazione di un pagamento tracciabile , di qualsiasi importo si applica una una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni in esame, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.
All’accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè gli altri organi di cui all’art.13 della legge n° 689/1981.
L’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Difatti, vengono replicate le previsioni di cui al già citato D.L. 124/2019.
Inizialmente l’emendamento approvato prevedeva l’entrata in vigore della sanzioni a partire dal 1° gennaio 2022.
Nel testo finale della Legge di conversione del D.L. 152/2021, l’entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2023.