Dopo il MEF, anche la Corte dei Conti chiede l’estensione dell’obbligo di emettere fattura elettronica per i contribuenti che agiscono in regime forfettario.
Qualche giorno fa ad annunciare a richiedere l’estensione era il Direttore Generale delle Finanze del MEF (Ministero Economia e Finanze), Fabrizia Lapecorella, nel corso di un’audizione, in cui sottolineava come
L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non ha generato particolari criticità e gli operatori economici sono riusciti ad adeguarsi rapidamente alla nuova modalità di fatturazione anche grazie agli strumenti gratuiti messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ora si aggiunge la Corte dei Conti, ritenendo che, il mancato obbligo per tali soggetti
limita fortemente l’efficacia dello strumento che si dovrebbe basare sulla conoscenza completa degli scambi intercorsi tra i soggetti che svolgono attività economiche indipendenti, a prescindere dal regime fiscale cui sono sottoposti.
Regime forfettario: esonero dalla fatturazione elettronica
Per la generalità dei contribuenti l’obbligo di emettere fattura elettronica è scattato dal 1° gennaio del 2019.
Ad ogni modo, per i contribuenti che agiscono in regime forfetario l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria salvo se trattasi di fattura da emettere verso la Pubblica Amministrazione.
Questi, dunque, possono ancora emettere fattura in forma cartacea verso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. La fattura digitale resta, invece, una facoltà.
Fattura elettronica nel forfettario: il regime premiale
Anche se non c’è obbligo di emissione di fattura elettronica, per chi agisce in forfetario può, comunque, essere conveniente farlo poiché, in tal caso, il legislatore abbina un regime premiale il quale prevede la riduzione dei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La legge di bilancio 2020, infatti, ha stabilito che, al fine di incentivare l’utilizzo della fattura digitale, per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di 1 anno ovvero a 4 anni (rispetto ai vigenti 5 anni).
Tale regime premiale, tuttavia, come precisato, vale solo se tutte le fatture emesse siano in formato elettronico. È sufficiente, quindi, una sola fattura cartacea emessa a precludere il citato vantaggio.
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