Salvo cambiamenti di rotta, dal 1° gennaio 2025, il panorama fiscale per le associazioni che operano nel settore della promozione sociale e altri enti associativi del Terzo settore cambierà in modo significativo. Una nuova normativa impone a queste associazioni di aprire la partita IVA anche qualora svolgano solo attività di cessione di beni o servizi in favore dei propri associati.
Questo cambiamento introduce nuovi obblighi e richiede un adeguamento delle modalità operative per numerosi enti, che finora potevano godere di un regime fiscale meno complesso.
Obbligo di partita IVA circoli e club
Con l’entrata in vigore della normativa dal 2025, tutte (o quasi) le associazioni che si occupano di promozione sociale (APS), così come altri enti del Terzo settore che svolgono attività a carattere commerciale pure verso i soli soci, dovranno aprire la partita IVA.
Il principio che sta alla base di questa modifica normativa è la rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) delle attività che prevedono la cessione di beni o la prestazione di servizi ai propri associati. Un esempio concreto è la somministrazione di bevande o alimenti in spazi riservati ai membri. A partire dal prossimo anno, queste operazioni non saranno più irrilevanti e dovranno essere assoggettate all’IVA dove previsto. Saranno, comunque, applicabili i casi di non imponibilità ed esenzioni come previsto ordinariamente dal decreto IVA.
In pratica, le associazioni dovranno adottare un approccio più simile a quello delle imprese, considerando tutte le attività che generano introiti commerciali come rilevanti ai fini IVA. Questo non solo implica l’apertura della partita IVA, ma comporterà anche una gestione contabile più complessa e la necessità di rendicontare le operazioni in modo adeguato.
Quali Enti Sono Coinvolti?
La normativa si applica a una vasta gamma di enti associativi, che possono includere:
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Enti del Terzo Settore (ETS) con personalità giuridica associativa
- Associazioni disciplinate dall’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), dpr 917/1986, e regolamentate sotto il regime fiscale delle associazioni “generiche”
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
Le associazioni escluse dalla novità
Questo obbligo risponde all’esigenza di allineare il trattamento fiscale di queste associazioni a quello delle imprese, rendendo trasparente e rendicontabile ogni attività commerciale anche se rivolta ai soli soci.
Non tutte le associazioni saranno coinvolte in questo cambiamento. Alcuni enti continueranno a operare senza dover aprire la partita IVA. Sono esenti dall’obbligo le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini IVA. Questi enti, che si autofinanziano esclusivamente tramite le entrate istituzionali (la quota annuale dei soci per intenderci), donazioni volontarie, contributi pubblici, ecc. possono continuare ad utilizzare solo il codice fiscale e non saranno soggetti alla nuova normativa.
Quindi, ad esempio, non dovrà avere partita IVA il circolo che non ha somministrazione di bevande e che non offre altri servizi a pagamento agli associati.
In sostanza, se un’associazione opera senza svolgere alcuna attività di vendita o prestazione di servizi, e non riceve pagamenti come controprestazione da soci o terzi, non sarà soggetta all’obbligo di partita IVA. Escluse, inoltre, almeno per ora le Onlus anche se offrono dietro pagamento di denaro, beni e servizi agli associati.
Nuovo obbligo partita IVA: implicazioni pratiche per gli ETS
L’introduzione di questo obbligo avrà un impatto significativo sulla gestione delle associazioni coinvolte, soprattutto per quelle che finora non hanno dovuto preoccuparsi di gestire aspetti complessi come l’IVA e la rendicontazione fiscale. Dal 2025, le associazioni che devono aprire la partita IVA dovranno preoccuparsi di nuovi adempimenti contabili e dichiarativi
Le associazioni interessate dal cambiamento normativo devono iniziare a prepararsi per l’introduzione della nuova disciplina IVA.
Riassumendo
- Dal 2025, obbligo di partita IVA per APS e enti del Terzo settore.
- Rilevanza IVA per cessione di beni e servizi a soci delle associazioni.
- Esenti associazioni senza attività commerciale, finanziate solo da quote e donazioni.
- ONLUS attualmente escluse, ma futuri aggiornamenti potrebbero includerle.
- Nuovi obblighi contabili e dichiarativi necessari.
- Consigliato supporto professionale per conformarsi alla normativa e gestire l’adeguamento.
In caso di pagamento in ritardo dell’ IMU a chi bisogna rivolgersi per fare il ravvedimento operoso ?