Obbligo POS, passo indietro: sanzioni anche per queste partite IVA

Scatta, dal 26 giugno 2023, anche per alcune partite IVA prima escluse, la sanzionabilità in caso di rifiuto del pagamento con POS
1 anno fa
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Obbligo POS, passo indietro: sanzioni anche per queste partite IVA

L’Agenzia delle Dogane fa un passo indietro sull’obbligo POS. Annulla la precedente decisione con cui si estromettevano alcune partite IVA. Questo significa che, adesso, anche i contribuenti che prima ne erano esclusi devono sottostare all’obbligo.

Per comprendere la portata della novità dobbiamo fare un passo indietro al 30 giugno 2022. Da questa data, nel nostro Paese, gli esercenti attività possono subire sanzioni nel caso in cui dovessero rifiutare il pagamento tramite POS di beni e servizi.

Una sanzione che è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.

I soggetti sanzionabili

La sanzionabilità per il rifiuto al pagamento con POS, quando nata, riguardava la generalità delle partite IVA. Quindi:

  • commercianti
  • artigiani
  • liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)
  • tassisti
  • tabaccai
  • venditori ambulanti
  • attività ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.).

Il passo indietro sull’obbligo POS per i tabaccai

Successivamente, l’Agenzia Dogane e Monopoli, con la determina del 25 ottobre 2022, precisava che non erano da considerarsi sanzionabili per il rifiuto del POS i tabaccai con riferimento alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati. Stessa regola anche per chi avesse solo il patentino per la vendita dei citati beni.

Il tabaccaio, quindi, poteva rifiutare il pagamento con POS per le sigarette. Per contro era sanzionabile se avesse rifiutato il pagamento con POS per l’acquisto di caramelle, ecc.

Ebbene, adesso le cose cambiano. Infatti, l’Agenzia Dogane con la nuova determina n. 355282 del 26 giugno 2023, annulla la precedente del 24 ottobre 2022. L’annullamento ha efficacia dal 26 giugno 2023 stesso.

Pertanto, a partire dal 26 giugno 2023, i tabaccai sono sanzionabili se rifiutano il POS anche per la vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati. Per i rifiuti precedenti questa data, invece, non scatteranno sanzioni.

Riassumendo…

  • dal 30 giugno 2022, le partite IVA sono sanzionabili se rifiutano il pagamento con POS
  • la sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico
  • inizialmente, con la determina Agenzia Dogane del 25 ottobre 2022, la sanzionabilità per il rifiuto del POS fu esclusa per tabaccai (e patentini) con riferimento esclusivamente alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati
  • l’Agenzia Dogane con la nuova determina del 26 giugno 2023 annulla la precedente determina
  • quindi, dal 26 giugno 2023, sono sanzionabili i tabaccai (e patentini) per il rifiuto del POS anche con riferimento alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati
  • intanto il MEF lavora per trovare nuove soluzioni all’obbligo POS

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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