Obblio di dotarsi di POS o obbligo di accettare pagamenti con POS? La sanzione si applica per mancato possesso di POS o per il solo rifiuto di questa modalità di pagamento da parte del professionista?
Per assurdo, si pensi al professionista che non si è dotato di POS in quanto ha tutti clienti che pagano le sue parcelle con bonifico, assegni e comunque con strumenti diversi dalla carta elettronica. E’ sanzionabile questo soggetto?
Vediamo cosa dice la normativa.
Obbligo di accettare pagamento con POS
Il Decreto Legge n.
Lo stesso decreto e la relativa legge di conversione, tuttavia, non indicavano la sanzione applicabile nel caso di rifiuto della richiesta del cliente di pagare con strumento elettronico il servizio ricevuto.
Questa cosa, rendeva di fatto non applicabile l’obbligo del POS per il professionista, il quale poteva contare sulla non sanzionabilità per il rifiuto dell’operazione
La sanzione di 30 euro: quando si applica
A colmare il vuoto ci ha pensato successivamente la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, di conversione del decreto legge n. 152/2021. La disposizione ha stabilito una sanzione pari a pari 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.
Allo stesso tempo il legislatore rimandava l’entrata in vigore della sanzione al 1° gennaio 2023. Ora, il decreto PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022, anticipa la cosa al 1° luglio 2022.
Questo significa che di fatto, l’obbligo di accettazione di pagamenti con POS è in essere dal 1° luglio prossimo.
Detti ciò, è bene evidenziare che la normativa fa riferimento all’obbligo, per il professionista, di accettare pagamento con POS. Questo significa che egli è sanzionabile solo laddove il cliente chiede di pagare con carta ed il professionista si rifiuta di accontentarlo.
Potrebbe anche interessarti: