Dopo i rilievi evidenziati dall’Unione Europea, il Governo sembra deciso a rinunciare alla norma in base alla quale gli esercenti ovvero i professionisti, per le transazioni fino a 60 euro, possono decidere di non accettare pagamenti tracciati, chiedendo al cliente di essere pagati in contanti; il Governo sembrava volesse andare diritto sulla sua strada ma probabilmente le preoccupazioni sulle possibili ripicche da parte dell’Unione Europea sui fondi del PNRR, hanno portato al cambiamento di rotta.
Sicuramente quelli che escono con le ripercussioni più negative da questa vicenda sono gli esercenti che già stavano pregustando la possibilità di pretendere il pagamento in contanti per le transazioni fino a 60 euro; ora però il Governo è chiamato a trovare soluzioni diverse per dare una mano agli esercenti e limitare il costo delle commissioni .
Vediamo quali potrebbero essere le soluzioni alternative.
L’obbligo di POS
L’obbligo di POS ossia l’obbligo di accettare pagamenti tracciati è sancito dall’art. 15 del DL 179/2012.
Tale obbligo non è mai stato pienamente operativo, considerato che non sono mai entrate in vigore le sanzioni che andassero a punire chi non rispettava tale previsione. Sommariamente, il DL 124/2019 introduce le sanzioni, ma poi la norma fu abrogata in sede di conversione in legge. Successivamente il DL 152/2021 fissa nuove sanzioni. L’entrata in vigore di tale DL è stata anticipata dal DL 36/2022, decreto PNRR a decorrere dal 30 giugno 2022.
In particolare, dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici di qualsiasi importo si applica:
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro,
- un aumento del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Precisazioni sulle sanzioni
Per le sanzioni relative alle violazioni in esame, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.
L’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
Detto ciò, l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, è sbagliato parlare di obbligo di POS, si intende rispettato se l’esercente accetta pagamenti effettuati dai privati per beni e servizi con: bancomat, carte di credito e prepagate. Solo questi strumenti ossia l’accettazione di pagamenti tracciati effettuati tramite bancomat, carte di credito e prepagate permette di rispettare l’obbligo.
Attenzione, non rientrano tra i pagamenti elettronici ai fini dell’obbligo in esame: le app di pagamento ( PayPal, hype, ecc) e i pagamenti tramite NFC (es.Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay).
Uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potrà prevedere l’estensione degli obblighi a “ulteriori strumenti di pagamento elettronici. E anche con tecnologie mobili”.
Cade l’esonero fino a 60 euro. Cosa succedere ora?
Il testo iniziale della Legge di bilancio 2023, non prevede l’obbligo di POS. O, meglio, di accettare pagamenti con carta di credito, bancomat e prepagate, per operazioni fino a 60 euro. In sostanza, le sanzioni sopra citate, si sarebbero dovute applicare esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita. Sia di prodotti che di prestazione di servizi, anche professionali, e di pagamenti a mezzo di carta di debito, carta di credito e carte prepagate, di importo superiore a euro 60.
Tuttavia, dopo i rilievi evidenziati dall’Unione Europea, il Governo ha deciso di fare marcia indietro. Difatti, rimarrà in vigore l’obbligo di POS.
Da qui, il Governo dovrebbe attivarsi per trovare una soluzione in favore dei commercianti. Una strada percorribile potrebbe essere quella di ripristinare il credito d’imposta del 100% sulle commissioni pagate alla banca per le transazioni effettuate con POS.