Obbligo scolastico: è reato l’abbandono scolastico alla scuola media?

Niente più punizioni per i genitori che favoriscono l'abbandono scolastico dei figli alle scuole medie inferiori.
8 anni fa
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La violazione dell’obbligo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 4520 del 31 gennaio 2017, non è più punibile.

Avevamo già affrontato il tema dell’obbligo scolastico e i rischi che correvano i genitori che non lo rispettavano in un nostro recente articolo, ma la recente sentenza della Corte di Cassazione rimette in gioco quanto stabilito dalla legge del 2010.

Le legge, infatti, dal 2010 prevede l’obbligo scolastico sino al raggiungimento del diploma della scuola media inferiore o, in alternativa, al compimento dei 15 anni di età.

Il minore, quindi, è tenuto ad osservare le norme sull’obbligo scolastico per almeno 8 anni e in caso di inadempienza per il genitore era prevista la punizione con una ammenda fino a 30 euro.

Secondo la Corte di Cassazione, però, da oggi l’abbandono scolastico prima dell’inizio o durante la frequenza delle scuole secondarie di primo grado (Scuola media) non costituisce più un reato perchè pòa cancellazione della norma che prevedeva l’obbligo scolastico fino al compimento dei 15 anni di età non permette più di estendere il reato di abbandono scolastico previsto per le scuole elementari anche alle scuole medie.

Ad oggi, quindi, non esiste nessuna norma che punisca il genitore che decide di non mandare i propri figli a scuola dopo la quinta elementare.

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