Manca poco più di un mese alla scadenza del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022). Salvo proroghe, la data ultima è fissata al 31 ottobre 2023.
Sono tenuti alla presentazione di questo modello dichiarativo i sostituti d’imposta che, nell’anno d’imposta 2022, hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
- compensi per avviamento commerciale
- contributi ad enti pubblici e privati
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
- premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
- utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Nei primi 90 giorni non c’è omissione
Laddove il sostituto d’imposta dovesse saltare la scadenza del 31 ottobre 2023 senza fare l’adempimento, potrà ancora rimediare il danno, inviando il 770/2023 entro i 90 giorni successivi.
In tal caso, infatti, NON si configurerà ancora l’omissione ma si parlerà solo di Modello 770 “tardivo”. La tardività, tuttavia, va sanata con il versamento di una sanzione pari a 25 euro.
Tale sanzione deve essere pagata con Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 denominato “sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’Irap e all’Iva” (Risoluzione Agenzia Entrate 18/E del 28 aprile 2023).
Modello 770 omesso, sanzione non ravvedibile
Nel caso in cui il sostituto d’imposta non invii il Modello 770/2023 entro il 31 ottobre 2023 e non lo presenterà nemmeno entro il 29 gennaio 2024, allora la dichiarazione sarà considerata “omessa”.
In tale ipotesi, il sostituto non potrà fare più nulla per ravvedere l’omissione. Questi dovrà solo aspettare che l’Agenzia Entrate se ne accorga e che irroghi la sanzione piena di cui art. 2 D. Lgs n. 471/1997, ossia dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250.
Tuttavia, laddove il sostituto dovesse inviare comunque la dichiarazione dopo il 29 gennaio 2023 ed entro il 31 ottobre 2024 (scadenza Modello 770/2024 anno d’imposta 2023), la sanzione sarà della metà. Quindi, dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.
Questo significa anche che se il sostituto d’imposta non ha presentato il Modello 770/2022 (anno d’imposta 2021), che scadeva il 31 ottobre 2022, può limitare il danno inviandolo comunque entro il 31 ottobre 2023. In questo caso, comunque, il modello sarà considerato omesso ma quantomeno si riesce dimezzare la sanzione irrogabile dal fisco.
Riassumendo…
- si avvicina la scadenza del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) che deve presentarsi all’Agenzia Entrate entro il 31 ottobre 2023
- chi salta la scadenza può rimediare entro 90 giorni successivi (29 gennaio 2024) con una sanzione di 25 euro (codice tributo 8911)
- dopo il 29 gennaio 2024 la dichiarazione si considera omessa e si applica la sanzione piena senza possibilità di ravvedimento), ossia:
- se si invia comunque il modello entro il 31 ottobre 2024, la sanzione irrogabile dal fisco è dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200
- se non si invia il modello nemmeno entro il 31 ottobre 2024, la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250.