Omesso invio Modello CU/2021: le sanzioni applicabili

Sono previsti casi in cui per l’errata compilazione ed invio della CU/2021 non si applica alcuna sanzione
4 anni fa
1 minuto di lettura

Entro il 16 marzo 2021, il sostituto d’imposta deve inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello CU/2021 ed entro la stessa data dovrà consegnarla anche al lavoratore.

Tuttavia, fermo restando la data di consegna al 16 marzo, la data di invio può slittare al 2 novembre 2021, laddove si tratti di CU/2021 riferita a redditi esenti da imposta o quelle contenenti dati non necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (vedi Modello CU/2021: l’omessa consegna al lavoratore).

I tempi di invio all’Agenzia delle Entrate delle CU/2021

Il 16 marzo 2021, dunque, salvo proroghe, scade il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle CU/2021 (anno d’imposta 2020) aventi ad oggetto i redditi e le ritenute necessarie per la predisposizione del Modello 730/2021 precompilato dei contribuenti (ad esempio le CU/2021 dei lavoratori dipendenti).

Quali sono le sanzioni applicabili in caso di omesso, errato o incompleto invio?

La sanzione prevista dal nostro legislatore per l’omessa, tardiva o errata trasmissione della CU è pari a 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta.

E’ prevista la riduzione della sanzione a 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta, nel caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario di scadenza e poi corretta e nuovamente inviata entro 60 giorni.

Il versamento della sanzione dovuta è da farsi con Modello F24 utilizzando il codice tributo 8906.

Modello CU/2021 errato: quando non si applica la sanzione

Tuttavia, non è prevista applicazione di nessuna sanzione:

  • se si effettua una correzione di una CU già inviata e la correzione è fatta entro il termine ordinario (quindi, ad esempio, una CU/2021 inviata il 10 febbraio 2021 e poi corretta e rinviata entro il 16 marzo 2020)
  • in caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario16 e poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni.

A questo proposito, ricordiamo che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Esempio

Invio CU/2021 il 14 marzo 2021. Successivamente in data 17 marzo 2021 arriva la ricevuta di scarto con tale data. Sarà possibile correggere l’errore di scarto e rinviare la CU/2021 corretta entro 5 giorni successivi al 17 marzo senza nessuna sanzione.

Se la correzione da fare non riguarda motivi di scarto, invece, i 5 giorni decorrono dal termine ordinario (quindi dal 16 marzo 2021 per le CU/2021).

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Spotify riscrive le regole del lavoro da casa e rivoluziona lo smart working

risparmiare spesa
Articolo seguente

Scacco matto a Banca Apulia: dovrà risarcire il danno per vendita azioni Veneto Banca