L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già aveva chiarito in passato con riferimento all’omessa compilazione del quadro RW di un Modello Redditi regolarmente presentato entro il termine ordinario.
In pratica è il caso in cui un contribuente abbia regolarmente compilato e presentato entro il termine ordinario il proprio modello reddituale ma ha omesso la sola compilazione del predetto quadro.
Modello Redditi: chi deve compilare il quadro RW
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione di redditi, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini:
- dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
- e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Omesso quadro RW: quali sanzioni si applicano?
Le sanzioni piene per l’omessa compilazione del quadro RW sono quelle dettate dal comma 2 art.
- dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati
- dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati se trattasi di investimenti detenuti in Paese c.d. black list.
La stessa normativa prevede poi che se il quadro RW omesso sia presentato entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione del Modello Redditi, si applica la sanzione di 258 euro.
Il ravvedimento del quadro RW
L’Amministrazione finanziaria, nella recente Risoluzione n. 82/E del 2020, ha precisato che qualora il Modello Redditi sia stato presentato nei termini ed i dati in esso contenuti siano corretti, ma è stato omesso il solo quadro RW
“è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW”.
Ciò, tuttavia, non è immune da sanzioni.
- se il quadro RW è presentato entro il 90 giorni successivi al termine di presentazione del modello redditi, si applica la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9 nonché la sanzione per l’eventuale omesso versamento di IVIE ed IVAFE (con possibilità di ravvedimento operoso)
- se, invece, il quadro RW è presentato oltre i 90 giorni successivi, si applica la sanzione per infedeltà dichiarativa (90% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato) nonché quella del 3% degli importi non dichiarati (6% se trattasi di investimenti in Paesi black list). Entrambe le sanzioni sono, comunque, ravvedibili.
Restano sempre dovuti anche gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo nel versamento.
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