Per far fronte alla crisi alcune aziende scelgono volutamente di omettere il versamento dell’Iva. Abbiamo già analizzato le conseguenze penali di tale condotta. Evidentemente però a volte questa strada sembra apparire come il minore dei mali. Questo comportamento genera negli effetti una sorta di autofinanziamento, poiché l’azienda che vi ricorre, attendendo la riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle entrate e rateizzando il debito, potrà guadagnare tempo e liquidità.
La rateizzazione a disposizione delle imprese è di due tipi: rateazione dell’avviso bonario in 8 rate trimestrali o 20 rate per un debito maggiore di 5000 euro oppure rateizzazione della cartella di pagamento in 72 rate mensili o 120 rate con un piano straordinario.
Il Codice della Crisi e le procedure di allerta: di cosa si tratta?
Con l’entrata in vigore del “D.Lgs 14/2019” prevista per il 15 Agosto 2020 che è parte del Codice della Crisi, sono previste grandi novità riguardo il debito per l’Iva non versata.
Il punto più importante all’interno di questo decreto legislativo sono le procedure di allerta, che permetteranno di individuare la crisi dell’azienda prima che la situazione sfoci in una procedura concorsuale.
Nello specifico, le procedure di allerta sono segnalazioni che alcuni soggetti devono compiere in maniera preventiva se è stata individuato un possibile stato di difficoltà dell’azienda. Per i privati, si tratta degli organi di controllo, del revisore contabile, della società di revisione, o anche soggetti che vengono denominati “Creditori Pubblici Qualificati”. Quest’ultimi hanno anch’essi l’obbligo di segnalazione e sono: l’Inps, l’Agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle Entrate segnalerà al debitore, il superamento del limite di debito per l’Iva non versata, con un avviso tracciabile inviato via Pec o a mezzo raccomandata.
Quali sono i parametri che determinano l’obbligo di segnalazione?
Perché vi sia l’obbligo di segnalazione da parte dei Creditori Pubblici Qualificati, devono sussistere alcuni parametri fondamentali che riguardano l’esposizione debitoria e varia in base al soggetto che deve compiere la segnalazione.
Per l’Agenzia delle Entrate l’ammontare del debito Iva scaduto e non versato che risulta dalla comunicazione della liquidazione periodica deve essere:
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su un volume di affari del modello Iva dell’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore al 30% del volume di affari dello stesso periodo e pari ad almeno a 25.000 euro;
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su un volume di affari della dichiarazione modello Iva dell’anno precedente fino a 10.000.000 di euro non minore di 50.000 euro per volume di affari;
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su un volume di affari della dichiarazione modello Iva dell’anno precedente maggiore di 10.000.000 di euro non inferiore a 100.000 euro.
E’ bene precisare che l’obbligo di segnalazione per l’Agenzia delle Entrate, riguarda le comunicazioni della liquidazione periodica “primo trimestre dell’anno d’imposta successivo” al 15 agosto 2020, data prevista per l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Per quanto riguarda l’INPS il limite che rende l’esposizione debitoria rilevante è il superamento dei sei mesi per il versamento di contributi previdenziali, che dovranno essere più della metà di quelli dovuti nell’anno precedente e maggiori di 50.000 euro.
Per l’agente della riscossione il limite riguarda la somma dei crediti affidati per la riscossione successivi alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi.
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