La Cassazione precisa che le Onlus non perdono le agevolazioni fiscali, per le attività dietro pagamento, purchè siano per disagiati e senza scopo di lucro.
Cassazione: sentenza del 13 giugno 2012
Importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9688 del 13 giugno scorso, in cui gli Ermellini hanno stabilito che le Onlus che riceve pagamenti per le prestazioni fornite ad anziani e bambini, non viene cancellata dall’Anagrafe unica, purchè venga sempre escluso lo scopo di lucro.
Onlus: Anagrafe unica
Le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono iscritte presso la cosiddetta “anagrafe unica delle ONLUS”, preso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto che intende intraprendere l’esercizio delle attività tipiche delle Onlus, ossia arrecare benefici a soggetti svantaggiati.
Onlus: il regime fiscale
Il legislatore ha distinto, tra le attività tipiche della Onlus, anche ai fini prettamente fiscali, per cui si avranno:
- le attività istituzionali escluse dall’area della commercialità, e completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi,
- le attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Onlus: scopo di lucro
Detto ciò, è bene ricordare anche che le Onlus, essendo organismi di carattere privato che operano, senza fini di lucro, in determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, proprio l’assenza del fine di lucro delle Onlus si attesta dal:
– divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’organizzazione;
– l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di suo scioglimento ad altre Onlus o per fini di pubblica utilità.
Onlus: attività tipiche
Già con una precedente sentenza, la n. 24883 del 2008, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermar che, in materia di riordino delle agevolazioni fiscali, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari“.
Onlus: attività senza fine di lucro
Tale espressione deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio per stabilire che, non porta ad escludere il fine solidaristico il fatto che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro, attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse.
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