Ultimo anno per andare in pensione con “opzione donna” anche per le lavoratrici autonome. La legge di bilancio ha prorogato anche per quest’anno l’opzione al pensionamento anticipato per le lavoratrici che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e 59 di età.
L’opzione è riservata a tutte le lavoratrici che, oltre ad aver effettuato almeno 35 di versamenti contributivi all’Inps, hanno compiuto 59 anni di età al 31 dicembre 2020. Quindi per tutte le nate fino al 1961. A differenza delle lavoratrici dipendenti, non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Opzione donna per le nate nel 1961
Quindi, le lavoratrici autonome nate nel 1961 hanno la possibilità di lasciare anticipatamente il lavoro e conseguire la pensione dall’Inps in deroga agli ordinari requisiti normativi previsti dalla riforma Fornero. Le autonome dovranno però essere disposte a subire una decurtazione significativa dell’assegno di pensione maturato.
La riduzione della pensione scaturisce essenzialmente dal sistema di calcolo che l’Inps effettuerà basandosi esclusivamente sul sistema contributivo per la totalità dei contributi versati in qualsiasi gestione. In linea di massima, ciò comporterà un taglio dell’assegno del 20-30%, a seconda dei casi.
I requisiti per opzione donna
I requisiti per avere diritto alla pensione con opzione donna sono quelli di aver maturato un’anzianità contributiva pari a 35 anni al 31 dicembre 2020 e un’età anagrafica di almeno 59 anni. Spiga inoltre l’Inps:
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La pensione verrà erogata solo dopo 18 mesi dalla presentazione della domanda (12 mesi per le lavoratrici dipendenti). Pertanto, se la domanda sarà presentata a giugno 2021, la decorrenza sarà dicembre 2022.
Il conteggio dei contributi
Attenzione ai contributi. Posto che il sistema di calcolo per accedere all’opzione donna è interamente contributivo, l’Inps terrà conto solo di quelle settimane coperte da contribuzione valide solo per la “misura”. Cioè dei periodi assicurativi per i quali vi è stato un reale accredito dei contributi ai fini pensionistici.
La contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, malattia, congedo parentale, ecc. è esclusa dal calcolo. Mentre sono compresi i periodi coperti dai versamenti volontari e riscatto del periodo di laurea. Si pensi ad esempio a una lavoratrice che nell’arco della vita lavorativa si è assentata complessivamente per 20 settimane a causa di malattia e 100 settimane per accudire i figli minori (congedo parentale). In questo caso l’Inps non terrà conto delle 120 settimane di copertura previdenziale ai fini del raggiungimento del requisito per andare in pensione con opzione donna.
Il sistema di calcolo contributivo
Per il calcolo della pensioni opzione donna con il sistema contributivo valgono solo i contributi versati dopo il 31 dicembre 1995. Qualora l’assicurato non potesse farne falere a sufficienza per il raggiungimento dei 35 anni di copertura ai fini del raggiungimento dei requisiti, dovrà chiedere all’Inps la migrazione dal sistema di calcolo da retributivo a quello contributivo delle settimane lavorate (se ne ha) anche prima di tale data.
Questo perché la legge prevede che i contributi versati prima del 1996, validi per il sistema di calcolo retributivo, non possono essere presi in considerazione come base di calcolo se prima non vengono “spostati”. Da qui, la penalizzazione sull’ammontare della pensione anticipata prevista per opzione donna.