“Un’ora al giorno è un dodicesimo della vita cosciente, ed è sufficiente per mantenere un corpo già allenato nella forma fisica di una pantera pronta a ogni avventura; ma è un’ora buttata via, perché non si presentano mai avventure degne di una simile preparazione; lo stesso accade per l’amore, al quale ci si prepara in modo eccessivo”, affermava Robert Musil.
Ogni ora del giorno, in effetti, scandisce il tempo che passa e porta via con sé momenti della vita che non potremo più rivivere.
Tre giorni di permesso mensili o riduzione oraria: cosa prevede la normativa
In base a quanto previsto dall’articolo 33 della legge numero 104 del 5 febbraio 1992 sono previste alcune agevolazioni. Ovvero:
“1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità […] hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. […]
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
Orario ridotto con la 104: si possono accettare altri incarichi?
Stando alla normativa vigente, quindi, i lavoratori disabili a cui viene accertato uno stato di gravità possono beneficiare alternativamente dei tre giorni di permessi legge 104 al mese o di due ore di permesso al giorno retribuito.
In seguito al rinnovo del CCNL della scuola 2016 – 2018, infatti, sono stati introdotti i permessi orari retribuiti con legge 104 per il personale Ata. Tale novità, dal punto di vista contrattuale, non riguarda i docenti. Sempre più scuole, però, permettono ai docenti titolari di legge 104 di beneficiare di una riduzione oraria. Questo avviene sia che lo stato di gravità si riferisce al lavoratore stesso o a un parente a cui si presta assistenza. Un’agevolazione indubbiamente importante concessa per venire incontro alle esigenze dei lavoratori alle prese con problemi di salute.
Riducendo l’orario, infatti, si intende evitare un aggravio del peso del lavoro. Viste le motivazioni alla base di tale concessione, pertanto, non è ammessa la possibilità che il lavoratore interessato accetti altri incarichi, ad esempio a pagamento presso un’altra scuola. Soffermandosi sul caso di un insegnante che chiede la riduzione oraria, le ore di assenza di quest’ultimo saranno coperte da un altro docente che dovrà essere a sua volta pagato.