Per ottenere il bonus 110 occorre pianificare uno dei cd lavori trainanti. Abbiamo sviscerato più volte questo argomento cercando di capire quali sono le opere principali che danno diritto al superbonus e quali interventi si possono far rientrare come trainati. Nella prima categoria rientrano lavori strutturali al tetto, che, come noto, rappresenta la parte che sovrasta un edificio e il sottotetto. Questo di norma è un’area comune, priva di riscaldamento.
Quando il recupero del sottotetto dà diritto al bonus 110
Se questo è lo scenario più ricorrente, quali sono le regole per il 110? Non essendoci riscaldamento si ha comunque diritto al Superbonus per gli interventi di coibentazione degli immobili che includono sottotetto e tetto? Il legislatore ha inteso chiarire la portata dell’articolo 119 del Dl 34/2020.
Ce lo hanno chiesto anche molti utenti scrivendo in redazione. Cerchiamo di fare chiarezza dunque partendo proprio dal testo della normativa per poi analizzarne più da vicino la portata. L’articolo 119, co.1, lett a), DL 34/2020 richiede
…interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio…
Dunque sono richiesti una superficie minima di intervento pari al 25% e un impianto di riscaldamento precedente (questo per determinare la miglioria energetica in termini di riqualificazione).
I dubbi sui lavori sul tetto per l’ammissibilità al bonus 110
Alla luce di quanto appena visto, il dubbio fosse proprio se i lavori al tetto che si trova sopra ad un sottotetto non riscaldato potessero essere conteggiati nella superficie di intervento e rendere più facile l’accesso al bonus 110. Dubbio legittimo che, come spiegato sopra, ha richiesto l’intervento del legislatore. La Legge di Bilancio 2021 ha modificato gli artt.
…interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Questa precisazione, che può sembrare banale o di poco conto, ha una portata assolutamente non trascurabile. Con tale modifica viene espressamente incluso anche il tetto nel complesso delle pareti orizzontali, verticali ed inclinate anche se sovrastante un sottotetto non riscaldato. Per chi deve arrivare al 25% della superficie minima richiesta, includere i lavori sul tetto può rendere più facile l’accesso al superbonus 110.
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