Dopo la pace fiscale, arriva anche la pace contributiva. Come previsto dalla legge (D.L. n.4 del 28 gennaio 2019), da quest’anno è possibile riscattare a titolo oneroso i periodi non coperti da contribuzione e validi ai fini pensionistici. La possibilità riservata all’assicurato è consentita in via del tutto sperimentale per tre anni, cioè fino al 2021, per coprire i cosi detti periodi vuoti che spesso compaiono nell’estratto conto previdenziale. Tali periodi, se riscattati, saranno poi utili per la pensione.
La pace contributiva
Ma vediamo in dettaglio come funziona.
I periodi riscattabili sono:
- lavoro all’estero;
- corso di laurea;
- corsi per diploma universitario, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca;
- periodi di aspettativa non retribuita per assistenza e cura dei disabili, sino a un massimo di 5 anni;
- congedo per gravi motivi familiari, sino a un massimo di 2 anni;
- congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, sino a un massimo di 5 anni;
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, sino a un massimo di 3 anni;
- formazione professionale, studio e ricerca e inserimento nel mercato del lavoro;
- intervalli tra lavoridiscontinui, stagionali o temporanei;
- intervalli tra lavori part-time;
- servizio civile universale, se non coperto da contribuzione.
Requisiti della Pace Contributiva
Per accedere alla procedura di riscatto, a domanda dell’interessato, è necessario che il lavoratore sia iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata.
Il riscatto della laurea
Con l’entrata in vigore della legge n. 26/2019, recepita nella circolare Inps n.106, è stato abolito il limite di età dei 45 anni per poter accedere alle modalità di riscatto dei corsi universitari nel sistema contributivo. Per effetto della modifica di cui sopra – spiega l’Inps – a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà accedere alla facoltà di riscatto della laurea indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda, sempre che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Resta, in particolare, confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.