Sulla pace fiscale, e in particolare sull’impossibilità di procedere con pignoramento per chi ha aderito alla rottamazione, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato posizione. La precedente risposta ad interpello numero 263 del 12 agosto scorso, infatti, era stata favorevole ma con la n. 266 del 17 agosto 2020, che revoca la precedente, l’interpretazione si fa più rigida. A distanza di pochi giorni assistiamo ad una marcia indietro penalizzante per chi ha debiti. Ecco che cosa cambia per i contribuenti che hanno accettato la rottamazione.
La rottamazione non esclude il pignoramento
La rottamazione non mette al sicuro dalle procedure esecutive azionabili da soggetti terzi. Dà diritto solo ad una specie di quiescenza del titolo esecutivo. Con la sopra citata risposta, le Entrate chiariscono che il blocco delle procedure esecutive riguarda solamente i pignoramenti diretti mentre restano perfettamente esercitabili quelli presso terzi (anche nel caso di intervento dell’agente di riscossione). In quest’ultimo caso, la procedura non viene cancellata integralmente ma viene semplicemente “posta in quiescenza”. A tal proposito riportiamo la spiegazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Che cosa significa che la procedura di pignoramento viene messa in quiescenza?
Con questa disposizione al creditore viene inibito in via temporanea:“il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.”
I pignoramenti presso terzi non sono cancellati dalla pace fiscale
Anche se il contribuente, aderendo alla pace fiscale, paga regolarmente le rate delle cartelle, l’Agenzia delle Entrate, pur non potendo agire con esproprio, resta legittimata a prendere parte alla distribuzione delle somme oggetto del ricavato.
Tecnicamente, quindi, quello che viene bloccato dal corrispettivo della prima rata della rottamazione delle cartelle è il il diritto a partecipare all’espropriazione provocandone personalmente i singoli atti. Ovviamente, se la distribuzione delle somme acquisite si perfeziona prima della scadenza dell’ultima rata della rottamazione, L’AdE potrà partecipare al ricavato in proporzione a quanto dovuto. Diritto che, chiaramente, decade, se il debitore corrisponde l’intera somma.