L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale da attuazione ai controlli previsti dal D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR. In applicazione di tali controlli, le banche e gli altri operatori finanziari che offrono a imprese e professionisti il servizio Pos, devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale.
La finalità della comunicazione dovrebbe essere quella di permettere all’Agenzia delle entrate di incrociare i dati degli scontrini telematici con quelli dei pagamenti avvenuti tramite Pos.
Tuttavia, l’obiettivo della comunicazione è anche un altro.
I Controlli sull’utilizzo delle carte tramite Pos. Cosa prevede la norma?
Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate:
- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Pos) messi a disposizione degli esercenti nonché
- l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con gli stessi strumenti.
Operazioni avvenute presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali. Senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.
Si veda l’art.22 comma 5 del D.L. 124/2019 come modificato dal recente nuovo decreto PNRR.
L’Agenzia delle entrate fissa le regole sui controlli
Con il provvedimento approvato ieri, l’Agenzia delle entrate definisce le informazioni da trasmettere e i termini entro cui effettuare la trasmissione. I soggetti obbligati effettuano la trasmissione all’Agenzia delle entrate per il tramite di PagoPA.
Quali dati saranno comunicati?
Le banche e gli operatori finanziari che consentono, tramite un contratto di convenzionamento con gli esercenti, l’accettazione del pagamento e-cash per cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono comunicare al Fisco:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva del commerciante e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice Abi o il codice fiscale dell’operatore finanziario obbligato alla trasmissione;
- l’identificativo assegnato da PagoPa all’operatore;
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, con cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile dei pagamenti;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero dei pagamenti e-cash effettuati.
Dunque, la comunicazione riguarda le operazioni poste in essere in obbligo di Pos, da ieri pienamente operativo.
Termine di trasmissione dei dati
La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione. La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, dovrà essere effettuata entro il 5 settembre. Entro il 31 ottobre 2022, dovranno essere inviate le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
Le finalità dei controlli
Sulla carta, la comunicazione in esame, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva del “pre-conto” non seguito dall’emissione del documento fiscale (Fonte fisco oggi). Pratica diffusa soprattutto in ristoranti e pizzerie. Tuttavia, potrebbe essere un modo anche per controllare la capacità di spesa dei contribuenti, anche se ad analizzare i dati comunicati non sembrerebbe esserci alcun riferimento che permetta al Fisco di individuare il soggetto che ha sostenuto la spesa.