Pagamenti in contanti: sanzioni pesanti per chi supera limite

In vigore anche il divieto di emissione di assegni bancari che non abbiano la clausola di non trasferibilità
13 anni fa
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Si avvicina il primo febbraio 2012, data in cui verranno sanzionate le infrazioni in materia di pagamenti in contanti per cifre superiori ai 1000 euro, così come disposto dall’articolo 12 del decreto legge 201 2011. La norma entrata in vigore con il varo del decreto, quindi dal 6 dicembre 2011,ma al fine di permettere ad istituti di credito e consumatori di adeguarsi, è stato deciso di aspettare circa un mese e mezzo prima di applicare per intero il disposto legislativo.

 

NON SOLO CONTANTI MA ANCHE ASSEGNI BANCARI NON TRASFERIBILI

In sostanza divieto all’utilizzo di contanti per somme superiori a mille euro, ma anche divieto di emissione di assegni bancari e circolari privi della clausola di non trasferibilità e senza l’indicazione del beneficiario.

Inoltre si dà tempo sino al 31 marzo 2012 per provvedere all’estinzione o per ridurre la soglia al di sotto dei mille euro dei libretti al portatore bancari o postali, con saldo superiore ai 999 euro. Le ragionerie territoriali, le quali irrogano la sanzione, hanno anche il compito di comunicare all’agenzia delle entrate la violazione commessa, visto che la norma ha la duplice finalità di combattere l’evasione fiscale ed evitare fenomeni di riciclaggio.

 

LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI: COSA SI RISCHIA IN CASO DI VIOLAZIONE

Per quanto riguarda l’uso del contante il limite è fissato alla soglia dei 999 euro, e per importi superiori occorrerà invece utilizzare i canali postali, bancari o di moneta elettronica. Chi non osserva tale disposizioni andrà incontro ad una sanzione amministrativa che va dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito, se questo è compreso tra 1000 e 50 mila euro, mentre la sanzione sarà dal 5 al 40 per cento se l’importo oggetto dell’infrazione è superiore ai 50 mila euro.

Per gli assegni bancari o postali che superano il limite dei 999 euro sarà d’ora in avanti obbligatorio indicare il beneficiario  ed apporre la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente potranno essere riscossi solo presso una banca o un ufficio postale. L’ infrazione è punita con le stesse sanzioni amministrative previste per l’uso di contante.

Per quanto concerne le disposizioni in merito ai libretti al portatore, chi non si adegua alle disposizioni sarà sanzionato con una sanzione amministrativa che va dal 10 al 20 per cento del saldo se compreso tra 1000 e 50 mila euro e con una sanzione che va dal 15 al 30 per cento del saldo se l’infrazione commessa supera i 50 mila euro.

 

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