Le domande di rimborso all’Agenzia delle Entrate per pagamenti fatti per errore devono avvenire entro 48 mesi. In questi casi infatti non si applicano i termini di decadenza ordinari (10 anni): lo ha confermato la Cassazione, con sentenza n. 16.617 del 7 agosto 2015 per un caso di rimborso. Rimborsi Fisco: attenzione alle truffe via email
Pagamento non dovuto: quattro anni per il rimborso
Nella fattispecie in analisi quindi i giudici hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva rifiutato la domanda di rimborso inoltrata dal contribuente dopo i 48 mesi dal pagamento fatto per errore.
Rimborsi Agenzia delle Entrate: requisiti della domanda
Ma come fare domanda di rimborso in caso di pagamenti errati o non dovuti? Per quanto riguarda i requisiti è stato stabilito che l’istanza possa essere presentata a mano o notificata per mezzo di raccomandata A/R dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del richiedente. Deve essere redatta in carta semplice e contenere i dati anagrafici e l’attività svolta dal richiedente e i dettagli sul pagamento fatto per errore (la data, la natura, ovvero se si tratta di saldo o acconto, l’anno di imposta a cui si riferisce etc).