“La differenza tra i ricchi e i poveri è che i ricchi si fanno pagare per tutto, mentre i poveri devono pagare per tutto“, affermava Jean Anouilh. Il mondo dei soldi, in effetti, sembra essere spesso particolarmente iniquo. A fronte di coloro che sborsano del denaro, c’è chi allo stesso tempo lo percepisce.
Un concetto che ben si adatta negli ambiti più disparati, come ad esempio quando facciamo la spesa oppure paghiamo le tasse. In quest’ultimo caso a ricevere i soldi è lo Stato o gli enti locali di competenza.
Pagamenti: quali non vanno mai in prescrizione
Vi sono dei diritti che non vanno mai in prescrizione. Ovvero si tratta del diritto alla privacy, quello alla salute e il diritto alla reputazione. Ma non solo, tra i diritti non prescrivibili rientrano il diritto alla vita, alla libertà di pensiero, così come i diritti inerenti lo status familiare, quali l’assistenza morale e materiale del coniuge e il mantenimento dei figli.
Non vanno mai in prescrizione anche il diritto a pensioni di guerra, di invalidità e risarcimenti per danni derivanti da reati. Si tratta, quindi, di diritti non legati strettamente a questioni economiche. In quest’ultimo caso, infatti, bisogna fare i conti con periodi di prescrizione prestabiliti che differiscono a seconda del tipo di debito.
In genere i debiti vanno in prescrizione dopo dieci anni. Vi sono comunque delle eccezioni, con debiti e tributi che vanno in prescrizione generalmente tra i cinque e i tre anni. Entrando nei dettagli i tributi verso enti locali, come Regioni, Province e Comuni si prescrivono dopo cinque anni. Tale tempistica coinvolge anche i contributi previdenziali verso l’Inps e quelli assistenziali verso l’Inail. La prescrizione del bollo auto, invece, avviene dopo tre anni.
Interruzione o sospensione della prescrizione: i casi
Decorsi i termini citati nel paragrafo precedente, quindi, i contribuenti interessati non devono provvedere al pagamento del debito. È però necessario accettarsi che sia davvero così. Vi sono casi in cui bisogna ugualmente provvedere al pagamento di debiti arretrati anche se apparentemente prescritti. Questo avviene se, nel lasso temporale da prendere in considerazione, siano intervenuti degli atti interruttivi che comportano un prolungamento del periodo in cui il debito è dovuto.
Ciò, ad esempio, avviene nel caso in cui il creditore invii una diffida di pagamento al debitore, oppure giunga un preavviso di ipoteca o preavviso di fermo auto. La prescrizione si interrompe anche nel caso in cui il debitore rilasci una dichiarazione attraverso la quale si impegna a pagare il debito oppure richieda una dilazione o relativo saldo e stralcio. Proprio in caso di pagamento rateale si assiste alla sospensione della prescrizione.
Questo, ovviamente, avviene finché le rate vengono pagate regolarmente. Nel momento in cui il debito non viene pagato, la rateazione decade e si ricomincia a calcolare la prescrizione. Nel momento stesso in un cui un soggetto riceve uno degli atti interruttivi della prescrizione, infatti, il termine di prescrizione si interrompe per essere calcolato da capo a partire dal giorno seguente.