Per le cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate-riscossione sul proprio portale in merito alle novità introdotte dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, in materia di riscossione.
Il precedente intervento del Decreto fiscale. Cartelle con pagamento a 180 giorni
Il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, ha previsto che il termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 è spostato da 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale a 180 giorni. Dunque i contribuenti hanno più tempo per pagare le cartelle esattoriali. Senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Dunque, trascorsi 180gg dalla notifica:
- cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
- potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.
Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella (art.21 del D.Lgs 546/1992).
Cosa prevede la Legge di bilancio 2022?
Per le cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio 2022 si sarebbe dovuto ripristinare il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Tuttavia non è così.
Infatti, grazie alla Legge di bilancio 2022 il maggior termine di pagamento, entro 180 giorni dalla notifica anziché entro 60 giorni, è esteso anche alle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Senza alcun onere aggiuntivo in capo al contribuente.
Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella esattoriali è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Indicazioni operative ribadite sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione.