Pagamento cartelle esattoriali: un nostro lettore ci pone un quesito sulla conservazione dei documenti:
Buongiorno, mi chiamo Claudio e ho visto sul sito investireoggi le sue competenze in materia.
Vorrei approfittare della sua gentilezza e chiederle per quanto tempo vanno conservate le ricevute bollettino mav per pagamento di cartelle di Equitalia.
Chiedo a lei perché nessuno è in grado di fornire risposte; nemmeno l’ente preposto alla riscossione.
La ringrazio.
Per rispondere al quesito, mi rimetto ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha prolungato la conservazione degli atti da un minimo di 5 anni ad un massimo di 10 anni.
Ricevute di pagamento cartelle esattoriali
Da premettere che il contribuente che ha rapporti con L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ha il diritto di presentare formale domanda di accesso agli atti presso i suoi sportelli.
L’accesso agli atti permette di verificare gli estratti di ruolo con la stampa dei tabulati e anche la stampa della copia delle cartelle notificate, con i relativi avvisi di ricevimento. L’Ente di riscossione ha il dovere di conservare le cartelle esattoriali e i ruoli per 5 anni e il contribuente ha sempre il diritto di esaminare tutta la documentazione: accertamento, riscossione e versamento.
Da tale documentazione il contribuente può verificare la regolarità, inoltre dalla conoscenza degli atti, possono emergere vizi sostanziali e procedimentali tali da palesare l’illegittimità della pretesa impositiva.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3356/2017, precisa che l’articolo 26, comma 5, del d.p.r. 602/73 prevede che il concessionario ha l’obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione: cartella esattoriale, matrice, avvenuta notifica o avviso di ricevimento, pagamento parziale o totale del debito. Inoltre, tutta la documentazione deve esssere esibita su richiesta del contribuente.
Sentenza del Consiglio di Stato: prolungamento a 10 anni
Con una sentenza n.
Sentenza del Consiglio di Stato: il caso
Il caso vede protagonista una società di servizi a cui era stato negato il diritto di accedere a delle cartelle esattoriali pendenti a proprio carico, conservate da Equitalia da oltre 5 anni.
La società fa ricorso al TAR, la quale rigetta il ricorso perché ritiene che era oramai decorso il periodo quinquennale nel quale Equitalia era obbligata a conservare gli atti ai sensi dell’articolo 26 comma 4 del D.P.R. 602/1973.
La società di servizi non si arrende e decide di rivolgersi al Consiglio di Stato sostenendo che la pretesa erariale si prescrive nel termine di 10 anni, Equitalia, quindi, per il periodo di 10 anni, ha sempre l’obbligo di conservare le cartella di pagamento e tutta la documentazione comprensiva di notifica.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della società ritenendo che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l’obbligo di conservare i documenti amministrativi (cartelle esattoriali, notifiche e pagamenti), per i quali si fa istanza di accesso. (articolo 22 L.n. 241/90).
Conclusione
In generale, i pagamenti delle cartelle esattoriali vanno conservati per cinque anni. Il consiglio è di chiedere un controllo degli atti all’ente di riscossione per verificare la regolarità della sua posizione.
Se sulle cartelle c’è una pendenza o ci sono delle irregolarità consigliamo, finché il debito è aperto, di conservare il tutto fino a 10 anni.
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Come controllare la posizione: pagamenti cartelle esattoriali
E’ possibile consultare la propria posizione anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con quattro modalità:
Si possono verificare le cartelle a partire dall’anno 2000, pagare, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso:
SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale
Per ottenere un’identità digitale SPID, il cittadino deve fare richiesta ai gestori accreditati da AGID, i cosiddetti “Identity Provider” che, dopo aver verificato i dati del richiedente, emetteranno l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente (nome utente, password e codice temporaneo)
Agenzia delle entrate registrandoti a Fisconline:
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INPS
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