Sospensione pagamento Imu a giugno anche per le case di riposo per gli anziani, residenti all’estero e per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge.
Circolare Imu 2013, n. 2/DF
Sulla sospensione Imu decisa dal Governo Letta per la rata di giugno prossimo è recentemente intervenuto il Dipartimento delle Finanze con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013. Nel documento in questione sono stati chiesti al Dipartimento chiarimenti in merito proprio alla sospensione del pagamento Imu di giugno rinviato a settembre.
Imu case riposo anziani, sì alla sospensione
In particolare si è chiesto se il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata Imu sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.
Al riguardo il Dipartimento fa presente che l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, la manovra salva Italia, attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. Pertanto si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013,sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata Imu.
Imu coniugi separati
Altra domanda posta al Dipartimento delle Finanze in tema di sospensione Imu, riguarda la possibilità di far ricadere in tale sospensione anche la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.
Si ricorda, a questo proposito, che il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata Imu. Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile.