Con la legge di Stabilità 2016 sono state introdotte novità per quel che riguarda il pagamento in contanti dei canoni di affitto. Nella normativa previgente era previsto che dal 1 gennaio 2014 i pagamenti dei canoni dei contratti di locazione di unità abitative, dovevano essere pagati, indipendentemente dall’importo, obbligatoriamente in modalità tracciabili. Era esclusa, quindi, la possibilità dell’uso del contante. Il Ministero dell’Economia, però, affermava che tale disposizione andava in contrasto con la normativa antiriciclaggio che fissava i limiti per i pagamenti in contanti a euro 999,99.
Lasciando intatto il carattere generale dell’articolo 49 del decreto legislativo 2013 del 2007, si è stabilito che le transazioni in contante tra locatore e conduttore potevano avvenire anche tramite prova documentale. Nella
normativa attuale, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, legge 208 del 2015, si stabilisce, invece, che dal 1 gennaio 2016 si innalza il limite massimo del pagamento in contante per i canoni dei contratti di locazione da 999,99 a 2999,99 euro, adattando i pagamenti degli affitti alla normativa antiriciclaggio. Tale limita, è bene sottolineare, si riferisce in ogni caso alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo. Al contrario di quanto stabilito fino ad ora, però, si introduce che tale norma riguardi anche ai contratti di locazione destinati ad uso commerciale, quali negozi, magazzini, capannoni ed uffici. Per i canoni di locazione di importo superiore ai 3mila euro, rimane l’obbligo di ricorrere, per i pagamenti, a strumenti di pagamento tracciabile.