La sospensione delle attività sportive provocata dall’emergenza sanitaria Covid-19 deve essere sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Da qui la previsione normativa di cui all’art. 216 comma 3 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). Ciò è quanto si apprende dal dossier al decreto stesso.
Nel dettaglio il richiamato comma 3, riconosce al conduttore il diritto, limitatamente alle 5 mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura del locatore, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.
La ratio della misura agevolativa
Come si evince dal dossier stesso e dalla relazione illustrativa al decreto, quanto previsto si tratta di un rimedio “conservativo” azionabile dal locatore “per ricondurre il rapporto all’ equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locali”.
La misura appare giustificata da un doppio motivo. Da un lato c’è il conduttore il quale “ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della specificità ubicativa dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività”; dall’altro c’è l’interesse del locatore il quale “non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato“.