La colonnina presente in un’area di parcheggio con sbarra automatica che consente agli utenti di pagare direttamente la sosta in assenza dell’operatore, non deve considerarsi come una vending machine, e quindi, non soggiace all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Lo ha chiarito l’Amministrazione finanziaria in risposta ad istanza di interpello (Risposta n. 131 del 15 maggio scorso). Nella richiesta di chiarimento, l’istante ha fatto presente alle Entrate che la colonnina è fornita di un software che memorizza tutti i pagamenti della giornata e alla fine della stessa è in grado, con una procedura effettuata dall’operatore, di stampare il totale scontrini degli incassi giornalieri.
Il quadro normativo
L’Agenzia in prima battura richiama la disciplina normativa contenuta all’art. 2 del D. Lgs, n. 127 dl 2015, in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”. Nel dettaglio, la norma prevede che a dal 1° gennaio 2020 c’è l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale adempimento sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi medesimi. Tuttavia, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. L’obbligo in commento è, invece, in essere a decorrere dal 1° aprile 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. A fronte dei citati obblighi sono stati emanati i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017.
Perché non è una vending machine?
Per dare risposta al dubbio dell’istante, dunque, occorre verificare se la colonnina del parcheggio in questione abbia le caratteristiche per essere definita una “vending machine” (ossia un distributore automatico). Nel dettaglio, secondo quanto definito nei citati provvedimenti, è da considerarsi tale “qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: a) uno o più sistemi di pagamento; b) un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; c) un erogatore di beni e/o servizi”.
Detto ciò, secondo l’Amministrazione finanziaria, la “macchina con sbarra automatica” descritta nel caso di specie non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell’operatore. Ne consegue che la stessa non è riconducibile tra le “vending machine” e non è, dunque, assoggettabile ai menzionati obblighi, fermo restando, “la facoltà di procedere su base volontaria all’invio dei corrispettivi mediante apposito registratore telematico o procedura web dell’Agenzia delle entrate (documento commerciale online)”, nonché l’obbligo di emettere fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti”.