Abbiamo visto che i permessi studio spettano anche ai lavoratori part time se assunti a tempo indeterminato. Molti utenti ci hanno chiesto per sapere quante ore sono previste in base al tipo di lavoro. Facciamo chiarezza.
Ore di permesso studio per il part time: i contratti possono avere previsioni diverse alla legge?
A fissare il numero di ore concesse per il permesso di studio sono i singoli contratti collettivi nazionali (CCNL). Ogni contratto ha infatti delle clausole specifiche che disciplinano questo punto.
La normativa stabilisce però che l’ammontare massimo di ore per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali, concesse al 3% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio.
Nel caso di contratti part time sembrerebbe logico calcolare in maniera proporzionata alle ore di lavoro rispetto al full time quelle di diritto allo studio anche se, è bene precisarlo, non ci sono previsioni esplicite della legge in questo senso.
Solo nel caso in cui il lavoratore debba conseguire un titolo in una scuola dell’obbligo allora il permesso di studio può salire fino a 250 ore annuali.
Ne consegue che se un corso professionale dovesse durare 300 ore suddivise in due anni solari, allora si può provvedere a concedere 300 ore di permesso e si potranno richiedere i permessi per i due anni del percorso.
Part time e permesso studio: lezioni e lavoro devono coincidere
In merito ai permessi studio per lavoratori part time inoltre è bene precisare, sebbene possa sembrare banale, che il diritto ai permessi studio è previsto solo per la frequenza dei corsi che si svolgono in concomitanza con l’orario di lavoro. Gli studenti dovranno presentare un attestato di frequenza per certificare la presenza al corso. Questo vuol dire che chi fa il part time la mattina non potrà usufruire dei permessi studio per corsi a frequenza serale. Per lo stesso motivo i corsi telematici non danno diritto ai permessi studio visto che non prevedono orari di frequenza delle lezioni.
Se il lavoratore part time assunto a tempo indeterminato lavora su turni non può imporre al datore la sua disponibilità solo nella fascia oraria in cui non si tengono i corsi proprio perché comunque è tutelato dai permessi. I cambi turno infatti non possono essere imposti perché devono tenere conto anche delle esigenze aziendali.