I contribuenti rientranti nel regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 non subiscono la ritenuta di acconto e non la operano sui compensi corrisposti. Questa semplificazione è concessa a patto che rispettino determinati obblighi dichiarativi.
Esonero ritenuta compensi corrisposti
L’esonero dall’operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sul pagamento di compensi, stipendi, provvigioni viene giustificato dal fatto che i contribuenti forfetari non svolgono il ruolo di sostituti d’imposta. Devono in ogni caso adempiere a specifici obblighi informativi, indicando il dettaglio dei percettori redditi non soggetto a ritenuta, ovvero il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti, nel quadro RS del proprio modello UNICO 2016, chiamato appunto “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni- Obblighi informativi”.
Esonero ritenuta ricavi percepiti
I ricavi percepiti dai contribuenti forfetari sono sottoposti ad imposta sostitutiva per i redditi, IRAP e addizionali pari al 15% o al 5% a seconda dei casi e per questa ragione non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Questi contribuenti sono però chiamati a rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto di imposta dalla quale deve emergere che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in questione.
Ritenute non dovute su ricavi o compensi: come chiedere il rimborso
In caso di errore da parte del sostituto di imposta, è possibile chiedere a rimborso tali somme, con le modalità previste all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. In alternativa è previsto lo scomputo dalla dichiarazione dei redditi