Con l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 81/2015 sono scattate maggiori restrizioni, rispetto al passato, per quel che riguarda le collaborazioni coordinate e continuative e la possibilità per le aziende di estinguere, con una sanatoria, gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi al lavoro autonomo (Partite Iva). Il Jobs Act, infatti, ha riformato il lavoro subordinato vietando, di fatto, il contratto a progetto già dallo scorso 25 giugno e dal 1 gennaio 2016 tutte le collaborazioni coordinate e continuative eterodirette. La collaborazione coordinata e continuativa resta possibile solo quanto non presenti caratteristiche di lavoro subordinato e quindi non sia sottoposto all’organizzazione del committente su luogo e tempistica dello svolgimento della mansione.
Sanatoria Partite Iva: come funziona?
Per tutti i committenti che hanno avuto nel corso del 2015, e continuano ad avere anche nel 2016, collaborazioni che non rispettino tali requisiti sarà possibile sanare l’irregolarità senza pagare alcuna sanzione. Per invocare il salvagente in questione ai committenti , però, non devono essere stati accertati illeciti in seguito a accessi ispettivi effettuati in una data antecedente l’assunzione per stabilizzare i collaboratori in questione. Quali sono i parametri da rispettare da parte dei committenti per poter attivare tale sanatoria? Per regolarizzare i rapporto di lavoro etero-diretti è necessario:
- l’esistenza di precedenti rapporti di lavoro cococo a titolari di partita Iva
- accordi transattivi con gli ex collaboratori
- assunzione degli ex collaboratori con contratto di lavoro parasubordinato a tempo indeterminato
- il mantenimento in servizio del lavoratore assunto per almeno 12 mesi
- condizione che non siano stati effettuati accessi ispettivi prima della data dell’assunzione.
- Il licenziamento è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Quindi per accedere alla sanatoria e non incorrere in sanzioni penali i committenti devono assumere gli ex collaboratori a tempo indeterminato e mantenerli in attività almeno per 12 mesi, periodo durante il quale l’ex collaboratore non può essere licenziato se non per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.