Le partite Iva inattive da tre anni saranno chiuse d’ufficio e i titolari sanzionati. Con provvedimento numero 415522 del 3 dicembre 2019, L’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla cessazione d’ufficio di tutte quelle partite Iva che, per omessa dichiarazione o altri motivi, risultano non aver esercitato attività professionale, d’impresa o artistica “nei tre anni precedenti”.
La chiusura delle partite Iva interesserà anche i codici fiscali relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, prima della chiusura definitiva della partita Iva sarà inviata una comunicazione preventiva ai soggetti interessati, i quali avranno 60 giorni di tempo per addurre giustificazioni.
I soggetti interessati
I soggetti titolari di partita iva che saranno interessati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono quelli che negli ultimi tre anni sono risultati inattivi e, in particolare, non hanno presentato:
- la dichiarazione annuale Iva;
- oppure la dichiarazione dei redditi d’impresa;
- oppure la dichiarazione di lavoro autonomo.
Basterà, quindi, che sussista alternativamente uno di questi tre presupposti per dar via alla procedura.
La procedura di chiusura partite iva
La legge che regola la chiusura delle partite iva non più attive da oltre tre anni è stata introdotta nel 2016 e risponde all’art. 35, comma 15-quinquies del Dpr n. 633/1972. In esso si riscontra che “l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività. Pertanto, comunica al titolare che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva inattiva”. Resta salva la facoltà del contribuente a chiedere spiegazioni all’Agenzia delle Entrate entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di chiusura partita iva.
Sanzioni e cartelle esattoriali in arrivo
L’Agenzia delle Entrate, successivamente, applicherà le sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. La sanzione dovuta per la mancata chiusura della partita Iva va da 516 a 2.065 euro introdotto con la manovra 2011 ridotta a 172 euro ossia di un terzo del minimo qualora si paghi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Se non si paga, la sanzione verrà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo: il che significa che il soggetto interessato riceverà anche la cartella esattoriale per il pagamento della multa.