Entrerà in vigore, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di emettere fattura elettronica per le operazioni IVA verso San Marino. E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2021 il decreto MEF del 21 giugno 2021.
La fattura elettronica da e verso San Marino sarà, ammessa in via facoltativa, già dal 1° ottobre 2021 con un regime transitorio che accompagnerà il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale fino al 1° luglio 2022.
Ad ogni modo, per i soggetti non obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico (ad esempio i contribuenti forfettari) tali nuove disposizioni restano una facoltà e non un obbligo.
Obbligo di fattura elettronica da e verso San Marino: come funzionerà?
A decorrere dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra gli operatori IVA italiani e quelli della Repubblica di San Marino, la fattura, nonché la nota di variazione, devono essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico utilizzando lo SDI (Sistema di Interscambio).
Dal 1° ottobre 2021, è previsto un regime transitorio in base al quale fino al 1° luglio 2022 si potrà ancora emettere fattura cartacea.
Lo SDI trasmette la fattura elettronica all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
L’operatore IVA italiano a sua volta potrà visualizzare telematicamente, attraverso apposito canale reso disponibile dalla stessa Amministrazione finanziaria, l’esito del controllo effettuato. Laddove, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi emetterà una nota di variazione senza sanzioni e interessi.
Per le cessioni di beni spediti o trasportati da San Marino verso l’Italia accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.
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