A causa del ridimensionamento della mia attività, dal 2021 vorrei passare al regime forfetario. Al momento opero in regime ordinario. Oramai da diversi anni.
Considerato il monte ricavi pari a 65. 000 per accedere e rimanere nel forfetario, nel mio caso, il limite va verificato applicando il principio di cassa o di competenza?
Se così fosse, sarei probabilmente al limite per accedere al forfettario. Inoltre come devono essere trattati quei costi la cui deducibilità avviene per quote, ad esempio la macchina che utilizzo per l’attività, ancora in ammortamento?
Il regime forfettario: requisiti di accesso
Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che (ex art.54 legge 190/2014) nell’anno precedente a quello di accesso al regime:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.
Tali requisiti di accesso devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime.
Il regime forfettario: la determinazione del reddito
I contribuenti in regime forfettario, Legge 190/2014, determinano il reddito da tassare:
- applicando al monte ricavi/compensi conseguito,
- uno specifico indice di redditività (abbattimento forfettario).
L’ indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Inoltre, la deduzione è ammessa anche per i contributi versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.
Il reddito è tassato applicando una percentuale del 15% o del 5% se si rispettano i requisiti di “Start-up”.
Il reddito è determinato applicando il regime di cassa.
Dunque:
- i ricavi rilevano al momento dell’incasso,
- le spese in quello di effettivo sostenimento.
Ad ogni modo, la dichiarazione va presentata anche se non ci sono redditi da tassare.
Ciò avviene in contrapposizione al principio di competenza che caratterizza il regime ordinario. Regime nel quale rileva la maturazione del fatto aziendale e non l’incasso e il pagamento ad esso collegati.
Così che:
- per i beni mobili, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili;
- per le prestazioni, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Abbiamo così differenziato tra principio di cassa e principio di competenza.
Analizziamo ora ora se nel passaggio dall’ordinario al forfait si applica il principio di cassa o di competenza.
Il passaggio dall’ordinario al forfait: principio di cassa o di competenza
Circa la verifica del monte ricavi non superiore a 65.000 € per poter accedere al regime forfettario, nella circolare 10/e 2016, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa.
Dunque, nel passaggio dall’ordinario al forfait, la verifica del tetto dei ricavi non superiori a 65.000 euro, deve essere effettuata applicando il principio di competenza.
I costi non ancora dedotti
Detto ciò, circa i costi non ancora del tutto dedotti, dunque non ancora portati a diminuzione del reddito, la risposta può essere trovata al comma 66 della Legge 190/2014.
Ad ogni modo, il comma citato prevede che
“ i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime”.
Duifatti, le quote residue possono essere portate totalmente in deduzione. Dal dal reddito imputabile al periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del regime forfetario.